Riconoscimento titolo estero di sostegno e insufficienza dell’esame comparativo (Cons. Stato n. 5810 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti all’estero ai fini dell’insegnamento di sostegno, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, impone all’amministrazione di procedere alla comparazione sostanziale tra il percorso formativo seguito dal richiedente e quello richiesto dall’ordinamento nazionale. Ove da tale esame emergano differenze incolmabili, il diniego di riconoscimento costituisce atto vincolato, non residuando alcun margine discrezionale. Ne consegue che non sussistono gli obblighi di soccorso istruttorio e di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990, né la possibilità di disporre misure compensative, qualora l’apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto mutare l’esito del procedimento. Il principio di autoresponsabilità dell’interessato grava inoltre su questi l’onere di allegare il titolo abilitante estero, non essendo ammesso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per irrilevanza della questione.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta, n. 966/2025, con cui era stato accolto il ricorso proposto da un’insegnante avverso il decreto ministeriale con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Romania per l’esercizio della professione di docente di sostegno.

Il provvedimento di diniego era stato adottato in adempimento a una precedente sentenza di ottemperanza del medesimo Tribunale. L’attestato oggetto dell’istanza consisteva in una adeverinta relativa a un corso post universitario di formazione continuo rilasciato da un’università rumena, e non in un titolo accademico di specializzazione con valore abilitante all’insegnamento. Il TAR aveva ritenuto sufficiente l’equivalenza tra i titoli, ravvisando omessa comunicazione del preavviso di diniego e carenza di istruttoria. La questione giunge così davanti al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal precedente specifico costituito dalle sentenze della medesima Sezione n. 8392 del 29 ottobre 2025 e n. 2245 del 17 marzo 2026, rese in fattispecie pressoché identiche, che impongono di confermare l’indirizzo ermeneutico già seguito.

La Sezione ribadisce che l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno possa discendere in Italia un qualsivoglia effetto abilitante. Il richiedente, quindi, non aveva prodotto alcun attestato di competenza conforme alla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, rilasciato dal competente Ministero rumeno e idoneo a dimostrare il possesso dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno in Romania, bensì un mero attestato di conclusione di un corso universitario, annoverabile tra i percorsi di formazione continua dei docenti già in servizio.

Il Ministero, anche sulla base di interlocuzioni con gli uffici rumeni e con l’Unione Europea, ha ricostruito le tre fasi di studio richieste dall’art. 236, paragrafo 1, della legge nazionale rumena n. 1/2011, nonché il superamento dell’esame nazionale di cui all’art. 241 della stessa legge, condizioni che l’interessata non aveva soddisfatto. In senso conforme depongono le sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022.

Il Collegio sottolinea come l’Adunanza plenaria non abbia inteso riconoscere indiscriminatamente i titoli esteri, ma abbia ribadito l’obbligo del Ministero di valutare le domande ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE. La Corte di giustizia UE, nella sentenza 8 luglio 2021, BB, C-166/20, ha confermato che, qualora l’esame comparativo evidenzi differenze sostanziali tra la formazione seguita e quella richiesta dallo Stato ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione. Nel caso concreto, però, l’esame comparativo condotto dal Ministero ha portato a escludere che le conoscenze acquisite all’estero fossero sufficienti a giustificare un’equipollenza.

Da qui la qualificazione del provvedimento come atto in concreto dovuto e vincolato, non lasciando la comparazione alcun margine per un esito diverso. Vengono così riformate le statuizioni sul soccorso istruttorio, in deroga al principio di autoresponsabilità, e sull’omesso preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990. La Sezione esclude infine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per irrilevanza della questione e accoglie l’appello, respingendo il ricorso di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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