Indennità di buonuscita e scatti del 2,50%: computo nella base di calcolo (Cons. Stato n. 10217 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, previsti dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, rientrano tra le voci computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici collocati in congedo con oltre 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non ha natura decadenziale, in difetto di espressa previsione normativa, e rileva solo ai fini della decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine di prescrizione del diritto alla buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio. La declaratoria di improcedibilità fondata su una rinunzia riferibile solo ad altri ricorrenti è emendabile con l’appello, non con la revocazione, esperibile solo contro sentenze di appello o in unico grado.

Il Fatto

Quattro dipendenti pubblici appartenenti alle forze di polizia, collocati in congedo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile, hanno chiesto al TAR Campania l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici del 2,50% previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Il TAR, con la sentenza n. 02717/2024, ha dichiarato il ricorso improcedibile, ritenendo che un atto di rinunzia depositato in giudizio — non notificato alla controparte, ma sintomatico del venir meno dell’interesse — riguardasse tutti i ricorrenti. Gli attuali appellanti hanno impugnato la decisione, rilevando che la rinunzia riguardava solo altri tre originari ricorrenti. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancato esperimento della revocazione e, nel merito, la genericità della domanda, l’intervenuta prescrizione e l’inapplicabilità della norma, sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto constatato che l’atto di rinunzia non si riferiva agli appellanti, rispetto ai quali il TAR non poteva dichiarare l’improcedibilità. L’errore è correttamente dedotto con l’appello: il rimedio della revocazione è esperibile solo contro sentenze emesse in grado d’appello o in unico grado. L’eccezione preliminare dell’INPS è quindi manifestamente infondata.

Parimenti infondata è l’eccezione di nullità del ricorso di primo grado per genericità. La domanda è chiara e si fonda su un’affermazione precisa — collocamento in quiescenza al raggiungimento del 55° anno di età e dopo 35 anni di servizio —; semmai si tratta di valutare la prova dei fatti costitutivi. Tali fatti risultano dimostrati dai prospetti di liquidazione delle pensioni, dai quali emerge il collocamento in quiescenza con oltre 40 anni di servizio e oltre 55 anni di età.

Accertata la non inammissibilità dell’appello, il Consiglio di Stato ha proceduto all’esame diretto del ricorso di primo grado, senza rimessione al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in ragione della non gravità della svista e della palese fondatezza della domanda, definibile sulla base di orientamenti consolidati.

Quanto all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la Corte ha ribadito che il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non è decadenziale: il suo superamento non estingue il diritto, mancando una previsione espressa in tal senso, e il rispetto del termine rileva solo per la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo (richiamata Cons. Stato, Sez. II, n. 3492 del 2024). Sul beneficio, il Collegio ha richiamato la recente sentenza della Sezione n. 8344/2025, confermativa della giurisprudenza precedente, anche in tema di interpretazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.

Le questioni di legittimità costituzionale, per irragionevolezza e violazione degli artt. 38 e 81 Cost. in tema di sostenibilità del sistema previdenziale, sono manifestamente infondate: si tratta di scelte discrezionali del legislatore nel perimetrare la platea dei beneficiari, come affermato dalla Corte cost. n. 169 del 2023, n. 8 del 2023 e n. 148 del 2017.

Sulla prescrizione, il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4898 del 2018): poiché la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta il 23 aprile 2021 e i prospetti di liquidazione risalgono a meno di cinque anni prima, la prescrizione non è maturata. L’appello è pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell’INPS all’inclusione del beneficio nella base di calcolo, con interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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