Antenne su stabilimenti a rischio di incidente rilevante senza verifica preventiva (Cons. Stato n. 10218 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 22 del d.lgs. n. 105/2015 impone ai Comuni obblighi esclusivamente in sede di pianificazione territoriale e non incide sul procedimento di autorizzazione degli impianti di comunicazione elettronica, regolato dagli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003. La norma non prevede alcuna verifica preventiva dell’impatto della stazione radio base sul vicino stabilimento a rischio di incidente rilevante, né impone l’intervento di enti diversi da quelli indicati dal codice delle comunicazioni elettroniche. L’art. 4 del D.M. 9 maggio 2001, richiamato dal comma 4 dell’art. 22, non introduce obblighi di verifica di compatibilità. Le verifiche successive all’autorizzazione, svolte su sollecitazione del privato, rispondono a una logica di massima precauzione e non sanano alcun vizio procedimentale. Il ricorso che omette di censurare in modo specifico le statuizioni del giudice di primo grado è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il Comune di Sondrio, con provvedimento del 24.10.2022, ha autorizzato due società a installare una stazione radio base sul territorio comunale. La società appellante, proprietaria di un terreno vicino, contesta l’atto perché vicino al sito insiste uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante, classificato nel PGT comunale e nell’ERIR: si tratta di serbatoi di GPL.

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, distinguendo la fase autorizzatoria da quella di gestione e negando l’obbligo di convocare l’Ispettorato regionale e il CTR. La società propone appello, lamentando la violazione del principio di precauzione, dell’art. 22 del d.lgs. n. 105/2015 e dell’art. 4 del D.M. 9 maggio 2001, oltre all’eccesso di potere per carente istruttoria e all’omessa convocazione del CTR in conferenza di servizi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. In via preliminare rileva la genericità delle doglianze, già segnalata dal TAR, con conseguente violazione dell’art. 101 c.p.a.: l’appello che viola i doveri di chiarezza e specificità è inammissibile, come affermato da Cons. St. n. 5459/2015. Rileva inoltre l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., della modifica in appello di talune censure rispetto al ricorso di primo grado.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’art. 22 del d.lgs. n. 105/2015: i commi 1, 2 e 3 impongono requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, distanze di sicurezza e linee guida ministeriali. Si tratta di obblighi che operano in sede di pianificazione, non di valutazione delle singole domande di autorizzazione. L’ERIR adottato dal Comune colloca l’area in categoria E-F, dove sono vietati manufatti con ordinaria presenza di gruppi di persone. Una stazione radio base, osserva la Corte, non presuppone alcuna ordinaria presenza di persone: da qui l’assenza di violazione.

La norma non contiene alcun obbligo di ulteriore verifica preventiva dell’impatto della SRB sullo stabilimento, né impone l’intervento di enti diversi da quelli previsti dal d.lgs. n. 259/2003. Quanto all’art. 4 del D.M. 9 maggio 2001, il TAR aveva già escluso che preveda l’intervento degli enti indicati dalla ricorrente o introduca obblighi di compatibilità: statuizione non impugnata in modo specifico. La domanda della controinteressata dà comunque atto del vincolo ERIR, escludendo interferenze.

Gli approfondimenti successivi del Comune — sospensione cautelativa dei lavori, richiesta di documentazione alla società, parere dei Vigili del fuoco — non sopperiscono a lacune procedimentali, ma rispondono alle rimostranze dell’appellante e a una logica di massima precauzione. Non constano obiezioni degli enti coinvolti. Il parere del CTR del 18 luglio 2023 demanda ai gestori le valutazioni sui rischi interferenziali in fase di gestione.

Per queste ragioni la Corte non dispone alcun approfondimento istruttorio, respinge l’appello e condanna l’appellante alle spese, liquidate in €3.000 per ciascuna parte appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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