Difetto di giurisdizione sulle controversie patrimoniali in tema di budget sanitario (TAR Sicilia n. 1256 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie fra le aziende sanitarie e le strutture private accreditate, anche dopo il passaggio dal convenzionamento all’accreditamento, conservano natura concessoria e sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., salvo quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, che spettano al giudice ordinario. Ai fini del riparto occorre guardare al petitum sostanziale, ossia alla natura della posizione giuridica dedotta e al bene della vita perseguito, non alla qualificazione formale della domanda o dell’atto impugnato. Quando l’amministrazione si limita ad applicare criteri di riparto fissati a monte, senza esercizio di discrezionalità, e la pretesa ha contenuto meramente patrimoniale, la controversia ricade nella giurisdizione ordinaria. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Il Fatto
Una società che gestisce un laboratorio di analisi, struttura privata accreditata, ha impugnato il contratto integrativo sottoscritto l’11 marzo 2024 con l’azienda sanitaria provinciale, con cui — in attuazione del decreto assessoriale n. 516 del 2023 — le è stato riconosciuto un importo di € 31.809,73 quale riparto di ulteriori economie recuperate a integrazione del budget 2022.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dal decreto assessoriale, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dei principi della legge n. 241/1990 e del legittimo affidamento, la modifica retroattiva degli accordi e la disparità di trattamento. Si sono costituiti l’Assessorato Regionale alla Salute, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e l’azienda sanitaria, eccependo tra l’altro il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità, rilevando che la ricorrente non formula censure dirette avverso il decreto assessoriale, impugnato in altra sede, ma contesta le determinazioni adottate dall’azienda facendone applicazione. La notifica all’Assessorato è stata qualificata come mera litis denuntiatio.
Nel merito della questione di giurisdizione, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui i rapporti fra aziende sanitarie e strutture private, anche dopo l’accreditamento, mantengono natura di concessione di pubblico servizio, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa, salvo le controversie su indennità, canoni e corrispettivi, che restano al giudice ordinario. Sono tali le liti di contenuto meramente patrimoniale, schematizzabili nel binomio obbligo-pretesa, in cui non rileva un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali.
Il Collegio ha quindi applicato il criterio del petitum sostanziale, che impone di identificare la natura della controversia in funzione della causa petendi e del bene della vita concretamente perseguito, e non della qualificazione formale della domanda. Ha richiamato in tal senso le Sezioni Unite n. 4365 del 2021, oltre alle pronunce n. 10149 del 2012 e n. 29613 del 2025.
Nel caso concreto, l’azienda sanitaria ha provveduto al riparto delle economie di spesa senza alcuna valutazione discrezionale, applicando criteri fissati a monte dal decreto assessoriale. La pretesa della società, pur formalmente rivolta contro l’azione amministrativa, ha contenuto schiettamente patrimoniale: obiettivo ultimo non è la rimozione di un atto autoritativo, ma l’accertamento del diritto a percepire una somma maggiore, in applicazione di un meccanismo di riparto già definito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproponibilità della domanda innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Nota della Redazione
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