Revoca dell’accoglienza illegittima senza valutazione individuale del reddito (TAR Liguria n. 826 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza del richiedente protezione internazionale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, non può essere disposta sulla base del mero superamento della soglia dell’assegno sociale, ma richiede una valutazione individuale, obiettiva e imparziale della situazione personale dell’interessato, improntata al principio di proporzionalità ai sensi dell’art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015. Il parametro dell’assegno sociale non costituisce un criterio rigido ed esclusivo, ma un mero “riferimento” da arricchire con ulteriori elementi, e la disponibilità di mezzi economici deve essere caratterizzata da stabilità e durata in una prospettiva prognostica. È illegittimo il provvedimento che non indichi l’importo del reddito percepito dal richiedente nell’anno di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva fatto ingresso in Italia presentando domanda di protezione internazionale e, nelle more, aveva iniziato a lavorare presso due imprese. Con nota del 21 maggio 2025 la Prefettura gli notificava un preavviso di revoca delle misure di accoglienza, motivato con riferimento alla percezione di un reddito superiore alla misura dell’assegno sociale nel 2024. Disattese le memorie procedimentali, il 4 giugno 2025 l’Amministrazione adottava il provvedimento di revoca, impugnato dal ricorrente con ricorso notificato e depositato il 18 luglio 2025.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, la violazione degli artt. 17 e 23 del d.lgs. n. 142/2015, il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 20, co. 5, della direttiva 2013/33, e la violazione del diritto all’abitazione. Costituitasi l’Amministrazione, la Prima Sezione ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza dell’11 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso e ha esaminato congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, assorbenti rispetto alle residue censure. Il giudice ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo eurounitario, ricordando che l’art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE impone che le decisioni di revoca delle misure di accoglienza siano adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale, motivate e basate sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto del principio di proporzionalità. La Corte di Giustizia, con le decisioni dell’1° agosto 2022, C-422/21, e del 12 novembre 2019, C-233/18, ha ribadito il primario rilievo di tale principio nel settore, relegando la revoca a situazioni eccezionali.
Sul piano nazionale, il Tribunale ha richiamato l’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, che subordina l’accesso alle misure alla dichiarazione di essere privo di mezzi sufficienti, valutati dalla prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale, e l’art. 23, comma 1, lett. d), che prevede la revoca in caso di accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti. Il Collegio ha evidenziato come la novella del 2023, introdotta dall’art. 5-quater, comma 1, lett. c), del d.l. n. 20/2023, abbia aggiunto il comma 2-bis, che impone l’adozione delle misure in modo individuale e secondo il principio di proporzionalità.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione ha motivato la revoca con esclusivo riferimento al superamento dell’assegno sociale, omettendo ogni valutazione individualizzata della situazione del richiedente. Inoltre, sul piano reddituale, l’atto non indicava l’importo del reddito percepito dal ricorrente nell’anno di riferimento, il 2024, circostanza emersa solo in seguito all’istruttoria disposta dal Tribunale e al deposito degli estratti della posizione previdenziale. Tale carenza motivazionale rendeva l’atto illegittimo.
Con una precisazione finalizzata all’eventuale riesercizio del potere, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023, n. 2386, secondo cui i mezzi sufficienti devono avere carattere stabile e duraturo e riferirsi a un arco temporale minimo di un anno. Il giudice ha chiarito che la soglia dell’assegno sociale non è un parametro rigido ed esclusivo, ma un mero “riferimento” che impone all’interprete di considerare ulteriori elementi. Ha inoltre escluso che l’omessa previsione normativa della riduzione per l’ipotesi di cui al comma 1 costituisca una violazione della direttiva, ferma restando l’operatività del canone di proporzionalità, la cui violazione comporta l’annullamento del provvedimento.
In considerazione delle peculiarità della vicenda e dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale ha compensato le spese di lite, disponendo la liquidazione degli onorari con separato provvedimento.
Nota della Redazione
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