Carta docente e ottemperanza al giudicato con poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1021 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è fondato quando l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro e sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, condanna l’amministrazione a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in un termine congruo. Per il caso di persistente inadempimento nomina sin d’ora un commissario ad acta, organo ausiliario con facoltà di delega, che esegue il giudicato anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo a compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a erogare la prestazione, previa emissione della Carta e accredito della somma, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

La decisione era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Alla notifica del titolo esecutivo non aveva fatto seguito alcun adempimento dell’amministrazione. Era decorso inutilmente anche il termine dilatorio previsto dalla disciplina in materia. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risultava che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero presso la sede reale e che su di essa si era formato il giudicato, attestato dalla cancelleria competente. Il ricorso era stato ritualmente notificato e risultava decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Ministero è stato condannato, sempre che nelle more non abbia già ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.

Per il caso di persistente inottemperanza il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni dal momento in cui sarà richiesto il suo intervento dalla parte interessata. Il commissario eseguirà il giudicato anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.

Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Quanto alle spese, le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, riducendole a complessivi € 400,00 oltre accessori, avuto riguardo alla natura estremamente seriale del contenzioso e all’attività difensiva caratterizzata da elevato grado di ripetitività e standardizzazione. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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