Concessioni cimiteriali perpetue: la comunicazione di avvio che impone lo sgombero è lesiva (TAR Basilicata n. 30 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È immediatamente impugnabile la comunicazione di avvio del procedimento con cui l’amministrazione comunale assegni al privato un termine per provvedere all’estumulazione delle salme, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine, si procederà d’ufficio con oneri a suo carico: l’atto non ha natura endoprocedimentale ma è immediatamente lesivo degli interessi del destinatario. La concessione cimiteriale rilasciata in data antecedente al 31.12.1913, ove assistita da clausola di perpetuità, non può essere dichiarata scaduta da una norma regolamentare sopravvenuta, quando l’illegittimità di tale norma sia già stata accertata con sentenza passata in giudicato. Il giudicato fa stato tra le parti e obbliga l’amministrazione a riconoscere la natura perpetua della concessione, con conseguente annullamento degli atti consequenziali fondati sulla intervenuta scadenza.
Il Fatto
Il Comune di Pescopagano comunicava ai discendenti del concessionario di una cappella cimiteriale, concessa nel 1892 con durata perpetua, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordinanza di sgombero della sepoltura, ritenuta detenuta sine titulo per la sopravvenuta scadenza della concessione. Nella comunicazione veniva assegnato il termine di trenta giorni per l’estumulazione delle salme, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto d’ufficio con oneri a carico degli interessati.
Gli interessati impugnavano la comunicazione e gli atti richiamati, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contestando la natura perpetua della concessione originaria e richiamando il giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento della norma regolamentare che dichiarava scadute le concessioni antecedenti il 31.12.1913.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe natura provvedimentale. L’eccezione è stata respinta: l’atto, assegnando un termine per l’estumulazione e prevedendo l’esecuzione in danno, è immediatamente lesivo degli interessi dei destinatari e non può essere ricondotto alla categoria degli atti endoprocedimentali.
Quanto alla legittimazione, i ricorrenti hanno dimostrato, con la documentazione relativa alla ristrutturazione della cappella autorizzata nel 1994, la propria qualità di aventi causa del concessionario originario. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la censura di difetto di istruttoria, assorbendo il motivo relativo al vizio procedimentale.
Il punto decisivo è costituito dall’efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Basilicata n. 585 del 28.08.2018, che ha annullato l’art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale nella parte in cui dichiarava scadute le concessioni rilasciate prima del 31.12.1913. Tale sentenza è passata in giudicato a seguito della rinuncia all’appello da parte del Comune. La norma regolamentare non poteva quindi essere applicata per fondare la pretesa di decadenza della concessione del 1892, assistita da clausola di perpetuità.
Il Collegio ha altresì precisato che la sentenza del Consiglio di Stato, citata dal Comune a sostegno della propria tesi, non era conferente, in quanto confermativa di una pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito della questione. Da ciò è conseguito l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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