Accoglimento dell’ottemperanza per la carta docente anche per i docenti precari (TAR Lazio n. 13648 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il relativo giudizio ha carattere meramente esecutivo quando abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo od elusivo, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici della fase di cognizione. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora in assenza di specifica richiesta, mentre la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza costituisce misura necessaria per garantire l’effettività della tutela.
Il Fatto
Una docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per il valore di 500 euro per ciascun anno. La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie alla conformazione al giudicato, con la condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, finalizzata all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, citando la propria pronuncia n. 5191/2026, secondo cui il processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva, risultando circoscritto all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente ha evidenziato l’inadempimento dell’Amministrazione, la quale, pur costituitasi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della pronuncia. Il Tribunale ha applicato i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamando la decisione n. 22876/2025, concludendo per la fondatezza della pretesa attorea.
Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale, in caso di perdurante inadempimento, provvederà entro novanta giorni a dare esecuzione al titolo, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni.
Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, potendovi eventualmente provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta della parte ricorrente. Le spese processuali sono state poste a carico della soccombente Amministrazione e liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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