Autorizzazione paesaggistica presupposto di efficacia del titolo edilizio (Cons. Stato n. 10224 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica costituisce condizione di efficacia del permesso di costruire e degli altri titoli edilizi, non già requisito di legittimità degli stessi. In sua assenza il titolo è originariamente inefficace e non consente l’avvio, neppure provvisorio, dei lavori, senza che il Comune sia onerato di intervenire in autotutela entro i termini dell’art. 19, commi 3 e 4, legge n. 241/1990. L’onere di verificare l’esistenza del vincolo e di richiedere l’assenso grava sul proprietario, possessore o detentore del bene, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, non sull’amministrazione. L’ordinanza di demolizione che accerti l’assenza del titolo paesaggistico non richiede la previa rimozione dei titoli edilizi rilasciati. Il privato che contesti il vincolo deve offrire prova certa dell’estraneità dell’area alla fascia tutelata.
Il Fatto
Il Comune ingiunge la demolizione dell’ultimo piano di un immobile, di una piscina interrata, di un portico e di una scala esterna, per mancanza di autorizzazione paesaggistica. I proprietari impugnano deducendo che le opere erano state realizzate in forza di un permesso di costruire, di una SCIA e che per la sola scala esterna pendeva istanza di sanatoria.
Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, rigetta il ricorso ritenendo assorbente l’assenza del titolo paesaggistico. I proprietari appellano riproponendo le censure sull’indeterminatezza del vincolo, sull’omessa autotutela e sulla pendenza della sanatoria. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello richiamando il principio della ragione più liquida, che consente di derogare all’ordine logico delle questioni. La Sezione ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale sulla natura dell’autorizzazione paesaggistica: da un lato la tesi del rapporto di presupposizione necessitata rispetto al titolo edilizio, dall’altro quella che la configura come condizione di efficacia del permesso di costruire.
Il Collegio aderisce a quest’ultimo indirizzo, richiamando la sentenza della Sez. IV n. 2465 del 2024: i due atti operano su piani diversi e il condizionamento riguarda l’efficacia, non la legittimità. Ne deriva che, fino al rilascio dell’autorizzazione, il titolo edilizio non è idoneo a spiegare alcun effetto e il Comune non deve attivare l’autotutela per rimuoverlo.
Quanto all’onere procedimentale, l’art. 146, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 individua i soggetti legittimati a richiedere l’assenso nei proprietari, possessori o detentori del bene: la norma, dettata in vista di un’attività manipolativa del bene protetto, circoscrive l’onere a chi ne ha la disponibilità materiale. Spettava dunque agli appellanti attivarsi preventivamente.
La censura sull’omessa indicazione del toponimo del corso d’acqua è infondata. Il privato che intenda realizzare un intervento in area potenzialmente vincolata deve accertare l’esistenza del vincolo consultando gli strumenti urbanistici del Comune. Nel caso concreto il corso d’acqua corrisponde al “Canale Imperatore”, menzionato negli elenchi del r.d. n. 1775/1933 richiamati dall’art. 142 d.lgs. n. 42/2004. L’elaborato cartografico prodotto dagli appellanti, di provenienza non verificata, non costituisce prova idonea a smentire l’assunto del provvedimento.
L’appello è quindi respinto nel merito. Le spese non sono liquidate in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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