L’informativa antimafia non può fondarsi sul solo legame di coniugio (Cons. Stato n. 10229 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di parentela o di coniugio non rileva ex se ai fini della prognosi di condizionamento mafioso dell’impresa, non potendosi instaurare automatismi che adombrino sospetti pregiudiziali su tutti i membri del nucleo familiare di un soggetto controindicato. Il dato parentale deve inserirsi in un compendio indiziario più vasto, in cui concorra a lumeggiare la plausibilità del grado di permeabilità mafiosa alla luce di elementi di attualità ed effettività. Occorrono indici rivelatori del concreto pericolo che il familiare controindicato si avvalga del legame di solidarietà familiare per piegare l’azione imprenditoriale agli interessi della mafia. La generica localizzazione della sede dell’impresa nel territorio di operatività della cosca costituisce profilo indiziario ulteriormente generico e occasionale. Il sindacato del giudice amministrativo investe la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale, secondo un criterio probabilistico.
Il Fatto
Il Prefetto di Reggio Calabria ha emesso una informativa interdittiva antimafia nei confronti di una ditta individuale esercente attività di cartolibreria. La prognosi di condizionamento mafioso si fondava essenzialmente sul rapporto di coniugio e convivenza tra la titolare e il marito, ritenuto contiguo alla criminalità organizzata per i plurimi provvedimenti interdittivi e preventivi che avevano colpito le imprese a lui riconducibili, per i pregiudizi penali e per i rapporti di parentela con altri soggetti controindicati. La Prefettura valorizzava altresì la sede dell’impresa in un contesto caratterizzato dalla presenza di una cosca.
Il TAR per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con la sentenza n. 271/2024 ha respinto il ricorso, ravvisando negli elementi indicati dall’autorità prefettizia un quadro idoneo a supportare la prognosi di permeabilità. La titolare ha proposto appello, lamentando la carenza motivazionale e l’eterogeneità tra l’attività di cartolibreria e quella di autotrasporto esercitata dal marito e dai suoi familiari.
La Motivazione della Corte
La Sezione ribadisce che il potere di prevenzione è geneticamente legato a una fattispecie aperta, rimessa al prudente apprezzamento dell’autorità amministrativa. Il giudice amministrativo valuta la gravità del quadro indiziario e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, secondo un criterio probabilistico imposto dalla natura preventiva e non sanzionatoria della misura.
Il fattore parentale è tra quelli che più frequentemente assumono rilievo, perché duplica una modalità organizzativa privilegiata dalla mafia: la dissimulazione dell’ingerenza attraverso l’affidamento formale dei ruoli gestionali a soggetti incensurati ma influenzati dai parenti controindicati. Tuttavia, richiamando la propria sentenza n. 8902 del 2024 e il precedente n. 983 del 2015, il Collegio precisa che il rapporto parentale non può rilevare ex se sul piano prognostico, ma deve inscriversi in una cornice indiziaria più vasta. La Corte costituzionale n. 57 del 2020 ha incluso i rapporti di parentela tra le situazioni indiziarie, a condizione che assumano intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa.
La funzione preventiva non persegue finalità etiche: non rileva la possibile adesione del familiare a un sistema di valori, ma occorre la sussistenza di indici del concreto pericolo che il soggetto controindicato si avvalga del legame di solidarietà familiare per piegare l’azione imprenditoriale agli interessi mafiosi. Nel caso concreto, le dimensioni dell’impresa individuale e l’oggetto (una semplice cartolibreria) fondano la ragionevole presunzione di un’autonoma gestione, senza apporti dall’entourage familiare; le società riconducibili alla famiglia operano nell’autotrasporto, attività eterogenea e priva di interconnessioni.
Manca ogni indicazione, anche solo indiziaria, di effettive cointeressenze economiche tra la ditta e i familiari imprenditori. Il dato parentale resta perciò isolato e incapace di sorreggere una misura così incisiva sulla libertà economica. Neppure la localizzazione della sede vale come puntello: è profilo generico e occasionale, che nulla dice sulla concreta permeabilità. Il Collegio ammonisce che un uso dell’informativa fuori dai casi consentiti colpirebbe le cellule sane del nucleo familiare, ampliando indirettamente il potere criminale. L’appello è accolto, il provvedimento annullato e le spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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