Ottemperanza, cessazione della materia del contendere e condanna alle spese del Ministero inerte (TAR Lombardia n. 2344 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere, conseguente all’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, non esclude la condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese di lite, allorché l’inadempimento al giudicato sia rimasto persistente sino alla proposizione del ricorso. La condanna alle spese, liquidate secondo il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., è altresì distratta in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, sentenza dichiarativa del diritto alla “carta docente” per gli anni scolastici 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo di euro 500,00 annui. La sentenza, notificata al Ministero il 6 giugno 2025, non era stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato.
Rimasto inadempiente il Ministero, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo.
Nel merito, all’udienza camerale, la difesa della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione provveduto all’accredito delle somme dovute sulla carta docente. Il Collegio ha quindi preso atto dell’avvenuto adempimento.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non può disporsi la compensazione delle spese “nonostante la manifesta inottemperanza del Ministero sino alla proposizione del ricorso per ottemperanza”, con conseguente violazione degli artt. 26 e 91 c.p.a. L’Amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La liquidazione è stata operata applicando il criterio dell’adeguatezza ex art. 2233, comma 2, cod. civ., in ragione della limitata attività difensiva svolta, riconducibile ad attività minime e stereotipate, come da costante giurisprudenza del TAR Lombardia in materia.
L’esito del giudizio è stato quindi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del Ministero soccombente sull’iniziale inadempimento.
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Nota della Redazione
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