Condono edilizio, onere della prova sulla data dell’abuso e diniego di sanatoria (Cons. Stato n. 10232 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia disciplinata dalla legge n. 47/1985, grava sul richiedente l’onere della prova circa la riconducibilità dell’abuso a epoca anteriore al 1° ottobre 1983, termine ultimo per fruire del condono. Il diniego opposto dall’amministrazione è legittimo quando la documentazione prodotta non è idonea a dimostrare la preesistenza del mutamento di destinazione d’uso. I certificati di residenza e le bollette di fornitura elettrica, ove ambigui o privi di specificazione del piano dell’immobile, non assolvono tale onere e possono anzi smentire le allegazioni di parte. Non integra eccesso di potere il diniego che si fondi sulla constatata assenza di elementi probanti, né sussiste obbligo di annullamento in autotutela.
Il Fatto
Le eredi del titolare di un immobile impugnano la sentenza del TAR Campania che ha respinto il ricorso contro i provvedimenti con cui il comune ha negato la sanatoria di opere abusive, richiesta ai sensi della legge n. 47/1985. L’originario proprietario aveva ottenuto nel 1978 una concessione edilizia per un opificio artigianale; in difformità dal titolo aveva mutato la destinazione del primo piano, ricavandone quattro appartamenti, e aveva presentato istanze di condono nel 1987.
Il comune ha respinto la sanatoria e, successivamente, la richiesta di autotutela. Il giudizio è proseguito con le eredi, che hanno limitato l’impugnazione ai provvedimenti relativi al mutamento di destinazione del primo piano. La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso; le appellanti deducono violazione dei principi in materia di onere e valutazione della prova, della legge sul condono e travisamento dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, ritenendo che il gravame abbia sufficientemente esplicitato le critiche al percorso argomentativo del primo giudice, nel rispetto dell’art. 101 del cod. proc. amm. Precisato che l’impugnazione è limitata ai due provvedimenti sul mutamento di destinazione, la Corte affronta il nucleo della controversia: la contraddittorietà delle note comunali nella parte in cui escludono che l’intervento abusivo preesistesse al 1° ottobre 1983.
Il motivo è infondato. Nel grafico allegato alla domanda di concessione in variante, ottenuta il 7 marzo 1985, il manufatto non risulta ancora ultimato: a quella data, quindi, non poteva essergli impressa alcuna destinazione d’uso né, a maggior ragione, un mutamento. La Corte esclude che i grafici rappresentassero deliberatamente una situazione difforme, osservando che il succedersi di richieste e varianti avrebbe esposto il proprietario a controlli e a rischi obiettivamente elevati; richiama sul punto l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 in tema di demolizione.
Quanto alla documentazione, i certificati del nucleo familiare individuano il solo domicilio, concetto giuridicamente diverso dalla residenza, e senza specificazione del piano fino al censimento del 2001; essendo ambiguo il riferimento al piano, tali certificati non solo non provano le asserzioni delle appellanti, ma le smentiscono. Le bollette elettriche riportano la sola indicazione dell’indirizzo, nulla dicendo sulla preesistenza del secondo piano fuori terra al 1983.
La Corte conclude che le appellanti non hanno adempiuto all’onere di provare che il mutamento di destinazione avvenne in tempo utile per la sanatoria, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 909 del 2024. Esclude infine qualsiasi intento punitivo dell’amministrazione, che si è limitata a prendere atto dell’assenza di documenti probanti, negando la sanatoria e l’autotutela. Il gravame è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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