Cessazione della materia del contendere per trasferimento definitivo del dipendente (TAR Emilia-Romagna n. 1454 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando, nelle more del processo, il provvedimento impugnato perde ogni possibilità di produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente, perché la situazione sostanziale dedotta in giudizio è stata comunque soddisfatta. Il trasferimento definitivo del dipendente pubblico presso la sede amministrativa per cui era stata richiesta l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 integra tale evenienza, rendendo la controversia priva di oggetto. Il giudice, su dichiarazione della parte, dichiara la cessazione della materia del contendere, ferma restando la valutazione della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
Un ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Forlì-Cesena, aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 per assistere un familiare, chiedendo di essere destinato a vari uffici della provincia di Palermo. Il Ministero dell’Interno aveva rigettato l’istanza con determinazione del 19 settembre 2025, avverso la quale l’interessato aveva proposto ricorso deducendo vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
L’istanza cautelare era stata inizialmente respinta dal TAR, ma il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello cautelare, aveva disposto il riesame della pratica. Nelle more del giudizio, prima dell’udienza di merito, l’istante ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto il trasferimento definitivo presso la Questura di Palermo all’esito della procedura di mobilità ordinaria del ruolo ispettori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha preso atto della sopravvenuta circostanza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La decisione si fonda sul rilievo che la platea degli interessi azionati dal ricorrente è venuta meno: il conseguimento della sede di servizio richiesta, ancorché tramite procedura diversa da quella dell’assegnazione temporanea, ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale sotteso alla domanda giudiziale.
Sul piano processuale, il Collegio ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando il ricorso risulta divenuto privo di utilità per effetto di fatti sopravvenuti. La pronuncia di rito assorbe ogni questione concernente la fondatezza delle censure dedotte, essendo venuto meno l’oggetto della controversia.
In ordine alle spese di lite, pur non pronunciando alcuna statuizione di merito, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva ottenuto tutela solo in seguito all’intervento cautelare del Consiglio di Stato, che aveva imposto all’Amministrazione un riesame della pratica, all’esito del quale era stata avviata la procedura di mobilità che aveva condotto al trasferimento. Nondimeno, ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’esito non definitorio del giudizio.
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Nota della Redazione
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