Siti idonei per antenne e divieti generalizzati: illegittimo il piano comunale (Cons. Stato n. 10236 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione dei valori soglia per bilanciare le esigenze di copertura della rete di telefonia mobile e la minimizzazione dei rischi per la popolazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato, secondo le previsioni del DPCM 8 luglio 2003. Il Comune può individuare soltanto limiti specifici e divieti puntuali, riferiti a siti sensibili determinati, e non può disporre divieti generalizzati su intere porzioni del territorio. È illegittima l’individuazione di siti idonei con carattere di esclusività, anche attraverso il meccanismo indiretto del piano delle antenne, perché finisce per escludere ampie aree del territorio. Fuori dai siti preferenziali la scelta dell’operatore resta ammessa, salvo che l’amministrazione dia analitica dimostrazione di equipollenza tecnica tra l’area proposta e quella comunale.
Il Fatto
La società di telefonia proponeva istanza per l’installazione di un impianto di telefonia mobile nel territorio comunale. L’amministrazione la rigettava richiamando il proprio piano antenne: a distanza ravvicinata dal sito indicato esistevano altri impianti idonei a garantire la copertura di rete.
Il rigetto veniva impugnato davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso riconoscendo nel regolamento comunale un adeguato equilibrio tra copertura e riduzione dei rischi. La società appellava la sentenza, deducendo la violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello richiamando un orientamento consolidato, espresso tra le altre da Cons. Stato, sez. VI, n. 10861 del 2023. Il punto di partenza è la distribuzione delle competenze: la determinazione dei valori soglia spetta allo Stato, mentre sul caso specifico l’organo tecnico regionale si era espresso in termini favorevoli all’operatore.
Da ciò discende un limite stringente per l’autonomia comunale. L’ente locale può introdurre divieti puntuali, riferiti a siti sensibili individuati specificamente, ma non può adottare discipline che escludano in via generale porzioni del territorio. Il collegio chiarisce che il risultato vietato non è raggiungibile neppure per via indiretta, attraverso il meccanismo dei siti idonei.
Nel caso concreto il piano comunale individuava dodici aree preferenziali, escludendo di fatto ampie zone del territorio. La stessa relazione istruttoria del regolamento ammetteva che le aree consentivano di ridurre drasticamente il numero delle zone interessate da nuove installazioni. Tale configurazione è ritenuta illegittima, perché contrasta con la normativa di settore favorevole alla diffusione della copertura, tanto che simili impianti sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
La Corte distingue allora tra siti idonei e siti preferenziali. Solo i secondi sono ammissibili, ma senza carattere di esclusività e senza vincolatività per gli operatori. Qualora l’operatore scelga un’area diversa, il Comune può opporsi solo fornendo analitica dimostrazione di equipollenza tecnica tra l’area proposta e quella preferenziale. Nel caso di specie tale dimostrazione mancava: l’amministrazione si era limitata a una generica affermazione di equivalenza tecnica dei siti del piano.
L’accoglimento dell’appello si fonda su un duplice ordine di ragioni: l’effetto indiretto del regolamento, che esclude ampie aree del territorio, e la genericità della motivazione e dell’istruttoria del provvedimento inibitorio. In riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado è accolto e l’atto comunale è annullato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.