Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 171 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è ammissibile quando risulti la notifica del titolo esecutivo, l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla sua notifica e il passaggio in giudicato della decisione. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza dell’amministrazione, ordina la conformazione integrale al giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., da commisurarsi agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato. Il titolo ha condannato il Ministero al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese processuali distratte ai procuratori.
Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto scrutinato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Risulta inoltre il passaggio in giudicato della decisione, attestato dalla cancelleria competente.
Integrati i presupposti processuali, il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero, ove non abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza di ottemperanza.
Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dall’amministrazione nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, perché provveda nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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