L’ottemperanza per la carta docente si radica al TAR: ordine all’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 667 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, quando la parte soccombente sia una pubblica amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la domanda di ottemperanza è fondata e l’Amministrazione è condannata a dare esecuzione al giudicato nel termine di ulteriori centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione stessa, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di euro 1.500,00, oltre accessori, alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, ma a tale notifica non era seguito alcun adempimento.
Decorso infruttuosamente anche il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la pronuncia e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 4 dicembre 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria competente. Il ricorso in ottemperanza, notificato il 24 febbraio 2026, è stato considerato rituale, essendo inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Il Collegio ha quindi disposto che l’Amministrazione dia piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente alla ricorrente.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Il commissario, come organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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