Abitazione rurale del coltivatore diretto e diniego fondato sul solo titolo oneroso (TAR Puglia n. 1023 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In zona agricola non sussiste un divieto assoluto di edificazione con destinazione abitativa, dovendosi fare riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. La previsione delle Norme Tecniche di Attuazione che consente abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole, richiamando la disciplina regionale, si applica anche al coltivatore diretto, che l’art. 2135 cod. civ. qualifica come imprenditore agricolo. L’esenzione dal contributo di costruzione ex art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 resta invece riservata all’imprenditore agricolo a titolo principale. Il rilievo sulla gratuità del titolo non integra una condizione radicalmente impeditiva del rilascio e non può da solo fondare il diniego: l’Amministrazione deve valutare la possibilità di accogliere l’istanza a titolo oneroso, in ossequio al principio di leale collaborazione.

Il Fatto

Il ricorrente, piccolo imprenditore agricolo con qualifica di coltivatore diretto, presentava nel marzo 2021 istanza per il rilascio di un permesso di costruire a titolo gratuito, finalizzato alla realizzazione di un’abitazione rurale destinata ad alloggio dei braccianti, su un terreno classificato dal PRG comunale in zona agricola.

Nel corso del procedimento la Regione dapprima eccepiva la mancanza del parere di idoneità tecnico-produttiva, poi superata; analogamente veniva superata l’obiezione di incompatibilità paesaggistica. Il Comune notificava quindi un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per il titolo gratuito, non rientrando il ricorrente tra gli imprenditori agricoli professionali. All’esito delle osservazioni, con determinazione prot. n. 9533 del 21 aprile 2023, il Comune respingeva definitivamente l’istanza. Da qui il ricorso al TAR, con domanda di annullamento del diniego e degli atti connessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche le Norme Tecniche di Attuazione del PRG. Il ricorrente non ha contestato la legittimità dell’art. 64 delle NTA, ma ne ha invocato l’interpretazione favorevole: la questione attiene quindi al merito, non all’ammissibilità.

Nel merito il TAR richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, in assenza di un divieto assoluto nell’edilizia residenziale in zona agricola, occorre riferirsi allo strumento urbanistico comunale, essendo ormai venuto meno l’obbligo di adozione dei Piani Pluriennali di Attuazione. La previsione urbanistica richiama l’art. 9 l.r. Puglia n. 6/1979, che contempla espressamente, accanto all’imprenditore agricolo a titolo principale, anche il coltivatore diretto e il bracciante agricolo.

Poiché l’art. 2135 cod. civ. qualifica il coltivatore diretto come imprenditore agricolo, il Collegio conclude che la norma urbanistica consente l’edificazione a scopo abitativo anche a tale categoria. La tesi contraria del Comune, esposta solo nelle memorie difensive, è infondata e costituirebbe per di più motivazione postuma.

Quanto al regime economico, il TAR ritiene corretta la lettura dell’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380/2001: l’esenzione dal contributo di costruzione spetta solo all’imprenditore agricolo a titolo principale, non al coltivatore diretto. Tuttavia, osserva il Collegio, tale rilievo incide unicamente sul regime impositivo del titolo e non integra una condizione radicalmente impeditiva. In applicazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, il Comune avrebbe dovuto prospettare l’accoglimento a titolo oneroso e verificare la disponibilità del ricorrente.

Il secondo motivo è quindi accolto, con assorbimento delle censure formali. La determinazione viene annullata, salvo il potere-dovere di riesame, con condanna del Comune alle spese e compensazione verso la Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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