Accertamento di conformità e piazzale permeabile: il Comune deve attivare la procedura di compatibilità paesaggistica prima del diniego (TAR Puglia n. 944 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il diniego di sanatoria non può fondarsi sulla mera presenza di un vincolo paesaggistico, ove la normativa di settore preveda una procedura di verifica di compatibilità che può essere attivata anche in sanatoria: l’amministrazione è tenuta a esperire tale procedimento, richiedendo all’istante l’eventuale documentazione integrativa, prima di denegare il titolo. La realizzazione di un piazzale permeabile in ampliamento di una pertinenza di un opificio legittimamente assentito, ove compatibile con la disciplina urbanistica e paesaggistica, costituisce intervento sanabile. L’erronea qualificazione dell’abuso come intervento di ristrutturazione edilizia comporta l’illegittimità dell’ordinanza di ripristino: alla realizzazione sine titulo di un’opera pertinenziale, non comportante nuovi volumi né variazioni essenziali, si applica la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, non la demolizione ex art. 31.
Il Fatto
Una società operante nel settore ortofrutticolo, titolare di un opificio assentito con permesso di costruire in zona E1 del PRG, realizzava sine titulo un ampliamento del piazzale pertinenziale con materiale permeabile. Il Comune rigettava l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e irrogava ordinanza di riduzione in pristino, contestando la violazione dell’art. 25 NTA del PRG e l’incompatibilità con la variante di adeguamento al PUTT/p e con il regime paesaggistico. La società impugnava i provvedimenti, deducendo la natura pertinenziale dell’opera e la compatibilità con gli strumenti urbanistici.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia osserva che l’opificio della ricorrente, destinato alla produzione e vendita di prodotti agricoli, era stato regolarmente assentito in zona “Attività primaria di tipo E1” ai sensi dell’art. 25 NTA del PRG, che consente attività industriali strettamente connesse all’agricoltura locale. L’ampliamento del piazzale permeabile, pertinenziale all’opificio principale, deve quindi ritenersi compatibile con la disciplina urbanistica: trattandosi di opera pertinenziale a fabbricato legittimamente assentito, non sussiste l’asserita incompatibilità con la norma tecnica.
Quanto al profilo paesaggistico, il Collegio rileva che la variante di adeguamento del PRG al PUTT/p, approvata con deliberazione n. 93 del 2019, prevede per i “Paesaggi agrari” un regime di salvaguardia che ammette interventi di trasformazione compatibili con la qualificazione paesaggistica. L’art. 10 della variante rinvia all’art. 91 NTA del PPTR, che disciplina la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, attivabile anche in sanatoria ai sensi del comma 5.
Il Comune non può quindi opporre un diniego fondato sulla presenza di un regime vincolistico senza aver prima esperito la procedura di compatibilità paesaggistica, richiedendo all’istante l’eventuale documentazione integrativa. L’ampliamento di un piazzale con materiale permeabile in pietrisco, di tipo precario e funzionale all’attività produttiva, costituisce un utilizzo del suolo compatibile con il paesaggio, sicché il diniego risulta illegittimo anche sotto questo profilo.
Infine, il TAR affronta la questione del regime sanzionatorio. La società aveva richiesto la sanatoria ex art. 36 per entrambi gli interventi (ampliamento del piazzale e ricostruzione del trullo), ma l’opera di ampliamento pertinenziale, non comportando nuovi volumi né variazioni essenziali, ben avrebbe potuto essere ricondotta al regime della SCIA. La scelta della procedura di accertamento di conformità non esonera l’amministrazione dall’applicare il corretto regime sanzionatorio: alla realizzazione di opera pertinenziale senza titolo si applica l’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, che prevede la sanzione pecuniaria, e non l’art. 31, che comporta la demolizione e l’acquisizione gratuita dell’area. L’ordinanza di ripristino risulta pertanto illegittima nella parte in cui commina la riduzione in pristino.
Il ricorso è accolto con annullamento dei provvedimenti gravati nei limiti dell’interesse, con compensazione delle spese per la natura e peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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