Proroga installazioni pubblicitarie su ponteggio e bilanciamento cautelare a termine (TAR Lombardia n. 632 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso un provvedimento di diniego alla proroga dell’esposizione di installazioni pubblicitarie su ponteggio, il giudice amministrativo, ove il ricorso presenti profili di particolare complessità tecnica non comprimibili nella fase incidentale, deve bilanciare i contrapposti interessi. Tale bilanciamento può tradursi nell’accoglimento temporaneo dell’istanza di sospensione per un periodo massimo prestabilito, trascorso il quale l’interesse alla rimozione dell’impianto pubblicitario, espressione della tutela del paesaggio e dei beni culturali, riprende pienamente vigore. La sospensione a termine costituisce pertanto strumento idoneo a contemperare l’esigenza di non pregiudicare definitivamente la posizione del ricorrente in attesa della decisione di merito con l’interesse pubblico alla cessazione dell’affissione.
Il Fatto
La parrocchia ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione all’esposizione di installazioni pubblicitarie su un ponteggio allestito per lavori di restauro sulla facciata di un edificio di interesse storico. Alla scadenza del periodo consentito, l’interessata aveva chiesto una proroga, sulla quale la Soprintendenza si era espressa negativamente in quanto il periodo massimo ammissibile risultava superato ai sensi di una circolare del Ministero della Cultura del 2023.
Il provvedimento di diniego era stato preceduto da un preavviso e successivamente confermato all’esito di un riesame sollecitato dalla Direzione generale competente. La parrocchia aveva pertanto impugnato il diniego, deducendone l’illegittimità, e aveva chiesto la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento in vista della trattazione di merito del ricorso, che il Tribunale ha fissato per l’anno successivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente rilevato che il ricorso presenta profili di particolare complessità, soprattutto di carattere tecnico, che non si prestano a un’adeguata trattazione in sede cautelare. Tale constatazione ha orientato la valutazione del giudice, chiamato a pronunciarsi sull’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
La scelta operata è stata quella di non delibare il fumus boni iuris in modo compiuto, ma di procedere a un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi. Da un lato, l’interesse della ricorrente a mantenere l’affissione pubblicitaria fino alla decisione di merito, al fine di non perdere il beneficio economico dell’autorizzazione; dall’altro, l’interesse pubblico alla rimozione dei mezzi pubblicitari, connesso alla tutela del decoro e del paesaggio urbano nella zona prospiciente la basilica.
Il Tribunale ha quindi ritenuto di accogliere temporaneamente l’istanza cautelare, fissando un termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Entro tale periodo la ricorrente può mantenere la posa dei mezzi pubblicitari, ma allo spirare del termine gli stessi dovranno essere necessariamente rimossi, a prescindere dall’esito del giudizio di merito.
La soluzione adottata consente di evitare un pregiudizio irreparabile nelle more della definizione del giudizio, senza tuttavia sacrificare definitivamente l’interesse pubblico, che riprende vigore dopo il periodo di tolleranza. Il Tribunale ha altresì disposto la compensazione delle spese di fase, considerata la natura interlocutoria della pronuncia, e ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito, rimettendo ogni valutazione di legittimità del diniego alla sede propria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.