Premio antiesodo ai piloti militari: nessun diritto all’accantonamento prima della cessazione (TAR Piemonte n. 1500 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al premio di permanenza in servizio c.d. antiesodo, disciplinato dall’art. 2261 cod. ordinamento militare, matura solo al completamento di una fattispecie a formazione progressiva, il cui elemento costitutivo è il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio. La norma non prevede alcun obbligo di accantonamento degli importi in favore del militare ancora in servizio: essa impone unicamente la corresponsione del premio quando il requisito costitutivo sia integrato. Ne consegue che, prima di tale momento, non è configurabile né un diritto all’accantonamento né un diritto attuale alla corresponsione. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione abrogativa, con reviviscenza della norma premiale, non muta il momento genetico del diritto, che resta ancorato al raggiungimento del limite di età.
Il Fatto
Il ricorrente è ufficiale pilota dell’Aeronautica Militare, in servizio presso un comando aeroportuale. Ha chiesto all’Amministrazione di appartenenza l’accantonamento delle somme dovute a titolo di premio antiesodo, maturate e non riscosse per il superamento del limite dei quarantacinque anni, da corrispondersi al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza con una nota del 19 giugno 2023, richiamando l’intervenuta abrogazione dell’art. 2261 cod. ordinamento militare a opera dell’art. 1, comma 261, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del proprio diritto e, in via subordinata, per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, deducendo la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento, oltre all’annullamento della nota di diniego e delle circolari richiamate. Il Ministero della Difesa non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione è già stata esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, che è pervenuta al rigetto di ricorsi analoghi, e richiama, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le motivazioni di una pronuncia del TAR Catania. La vicenda normativa di riferimento muove dall’art. 1 legge 28 febbraio 2000, n. 42, le cui previsioni sono confluite nell’art. 2261 cod. ordinamento militare, abrogato con effetto retroattivo dall’art. 1, comma 261, legge n. 190/2014.
Il giudice dà atto che, in corso di causa, è sopravvenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 216 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione abrogativa, determinando la reviviscenza dell’art. 2261 cod. ordinamento militare. Il rapporto giuridico torna così a essere regolato dalla norma ripristinata.
Il Collegio osserva però che la norma, sia al primo sia al secondo comma, subordina la corresponsione del premio al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio e non impone alcun accantonamento degli importi in vista della maturazione del requisito. Aderendo all’orientamento del Cons. Stato, sez. II, n. 2881 del 2023 e n. 4522 del 2024, il Tribunale qualifica la fattispecie come a formazione progressiva: alla sussistenza del primo requisito deve aggiungersi la permanenza in servizio fino al raggiungimento del limite di età.
Il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio non è dunque un semplice termine di corresponsione, ma un elemento costitutivo della fattispecie. Il premio è volto a ricompensare la fedeltà di chi, pur potendo lasciare l’impiego, è rimasto in servizio nelle Forze Armate: solo la cessazione per limiti di età dimostra che lo scopo perseguito dalla norma è stato in concreto raggiunto.
Nel caso di specie il ricorrente è ancora in servizio e il requisito costitutivo non risulta integrato. Pertanto non sussiste alcun diritto all’accantonamento e, in sua assenza, nemmeno un diritto attuale alla corresponsione. Le censure di incostituzionalità sono superate dalla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, mentre la nota di diniego è esente da illegittimità, avendo dato conto del quadro normativo vigente al momento della sua adozione. Il ricorso è respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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