Irregolarità elettorali non sostanziali e conservazione del risultato (TAR Lombardia n. 1024 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, correlato al principio di conservazione delle operazioni elettorali: l’invalidità delle operazioni e del risultato si ravvisa solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo, cioè la libera e sincera espressione del voto e l’attendibilità del risultato. Ne deriva il ricorso all’illegittimità non invalidante: sono rilevanti le sole irregolarità sostanziali, idonee a incidere sulla segretezza e genuinità del voto, mentre restano irrilevanti le irregolarità non sostanziali, tra cui i vizi nella compilazione dei verbali sezionali riguardanti la corrispondenza tra iscritti e votanti, le schede autenticate e il riepilogo dei voti, ove non si deduca la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni e non si alleghi in che modo le presunte irregolarità abbiano alterato il risultato proclamato.
Il Fatto
Nei giorni 8 e 9 giugno 2024 si svolgono le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di un comune con meno di 15.000 abitanti. Tre liste si confrontano; all’esito dello scrutinio la lista n. 1 ottiene 1.406 voti, la lista n. 2 1.391 voti e la lista n. 3 1.375 voti, con uno scarto di 15 voti tra la prima e la seconda. Con verbale del 10 giugno 2024 viene proclamato eletto il candidato della lista n. 1 e si procede all’attribuzione dei seggi secondo l’art. 71, comma 8, d.lgs. n. 267/2000.
Il candidato sindaco della lista n. 2 impugna il verbale e il manifesto di proclamazione, chiedendo l’annullamento integrale e la rinnovazione della consultazione. Deducendo violazione dell’art. 48 Cost., dell’art. 58 d.P.R. n. 361/1957, dell’art. 64, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 570/1960 e del principio di simmetria di cui all’art. 68 d.P.R. n. 361/1957, lamenta gravi irregolarità nei seggi nn. 2, 5 e 6 e sostiene l’inapplicabilità della prova di resistenza di fronte a vizi generali della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i consolidati orientamenti (Cons. Stato, sez. II, n. 316 del 2024; Cons. Stato, sez. III, n. 5051 del 2020; Cons. Stato, sez. III, n. 4863 del 2016; Cons. Stato, sez. II, n. 3722 del 2022) e applica il principio di strumentalità delle forme insieme a quello di conservazione del risultato. Ne segue che solo le irregolarità sostanziali sono invalidanti, mentre quelle non sostanziali, comprese le discordanze nei verbali, non giustificano l’annullamento se non si allega la concreta compromissione della libertà del voto.
Sul piano generale il Tribunale osserva che tutte le irregolarità risultano annotate in modo trasparente dai presidenti nei verbali, circostanza difficilmente conciliabile con il sospetto di un comportamento illecito degli uffici elettorali. Le operazioni sono affidate a cittadini privi di formazione specifica; le irregolarità vanno quindi valutate secondo ragionevolezza e proporzionalità, per non trasformare il ricorso elettorale in una “caccia all’errore” strumentale.
Quanto all’apertura dell’urna nella sezione n. 2, il Collegio ritiene che la condotta del presidente sia stata ispirata dalla necessità di preservare la segretezza del voto e la validità delle due schede sovrapposte, individuate senza apertura di altre, sotto la sorveglianza del seggio e con accesso interdetto agli elettori. L’irregolarità non ha carattere sostanziale.
Sull’uso della matita non copiativa nelle sezioni nn. 5 e 6, manca il presupposto soggettivo della norma, perché fu il seggio a consegnare la matita standard, e quello oggettivo, perché il numero considerevole di schede non consente di individuare selettivamente i singoli elettori né di presumere “in modo inoppugnabile” la volontà di riconoscibilità. I voti con matita standard si distribuiscono omogeneamente tra le tre liste, sicché anche la loro integrale nullità lascerebbe immutato il risultato.
Sulla discordanza tra 731 votanti e 733 schede, lo scostamento è marginale e inidoneo a incidere sullo scarto differenziale; manca ogni allegazione di indizi di comportamento illecito. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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