Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 1892 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’adempimento entro un termine assegnato. La sentenza del giudice civile esplicita un obbligo conformativo-ordinatorio che vincola la pubblica amministrazione al conseguimento effettivo del bene della vita riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’inerzia legittima l’ordine di esecuzione e la nomina anticipata del commissario ad acta. Alla condanna consegue la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali e decorrente dalla comunicazione della sentenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo complessivo di euro 3.000,00, corrispondente a sei annualità maturate.

La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata in forma esecutiva, era decorso il termine dilatorio senza che l’Amministrazione provvedesse al pagamento. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è inoltre decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione al dettato giudiziale.

Il TAR qualifica la pronuncia del giudice ordinario come dotata di immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo non si esaurisce nel pagamento, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando su di essa l’importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Segue la condanna alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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