Ottemperanza per la carta docente del supplente: accoglimento limitato alla maggior somma tra rivalutazione e interessi (TAR Lazio n. 11181 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza può essere proposta l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza. L’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’Amministrazione debitrice: in mancanza di chiarimenti, la pretesa del creditore deve essere accolta. In caso di inerzia dell’Amministrazione, il giudice nomina fin da ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’importo di euro 500,00. A seguito del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile, senza fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente inquadrato la natura del giudizio di ottemperanza relativo a pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, richiamando il proprio precedente (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 5191/2026). Il giudizio ha carattere meramente esecutivo e non consente integrazioni o accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione, dovendo il giudice limitarsi a verificare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza passata in giudicato.
Sul piano probatorio, il Collegio ha richiamato i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, evidenziando come, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del ricorrente, l’Amministrazione non abbia fornito indicazioni relative all’esecuzione della sentenza. Da tale silenzio deriva l’accoglimento della pretesa, in conformità alla giurisprudenza del TAR Lazio (n. 22876/2025).
Quanto alla domanda di pagamento della “maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali”, il TAR ha accolto la richiesta limitatamente alla maggiore tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., maturati sull’importo nominale di euro 500,00 dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo, nel rispetto dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in via sostitutiva in caso di perdurante inadempimento nel termine di 90 giorni. Le spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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