L’ottemperanza del giudicato sul bonus docenti non sindaca i presupposti del diritto (TAR Lazio n. 4655 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non può essere rimesso in discussione: i presupposti del diritto riconosciuto non sono sindacabili in questa sede. L’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare la corretta esecuzione del titolo esecutivo giudiziale è da ritenersi inadempiente, con conseguente accoglimento della domanda ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. La nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza costituisce ragione esimente idonea a escludere la condanna al pagamento della penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Cassino, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo complessivo di euro 1.000,00. Il giudice del lavoro aveva accertato la spettanza del beneficio, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarlo con le modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo.
A fronte del perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e che fosse nominato un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione resistente, costituitasi solo con un atto di stile in prossimità dell’udienza, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a comprovare l’avvenuta o corretta esecuzione della sentenza ottemperanda.
Il Collegio ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’onere della prova dell’avvenuto adempimento grava sul debitore: a fronte dell’allegato inadempimento e dell’assenza di prova contraria, la pretesa della ricorrente deve trovare accoglimento.
La decisione ha precisato che, in sede di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario: l’accertamento contenuto nel giudicato fa stato tra le parti e l’Amministrazione è tenuta a darvi integrale esecuzione, senza poter rimettere in discussione la fondatezza della pretesa.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta, esercitando la potestà discrezionale riconosciutagli dall’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. La nomina del Commissario ad acta, già disposta per l’ipotesi di persistente inadempimento decorso il termine di sessanta giorni, è stata considerata ragione esimente sufficiente.
Il Ministero è stato quindi condannato a ottemperare al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina del Commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia e condanna alle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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