Ottemperanza per la Carta docente: ordine al Ministero, niente astreinte per ragioni ostative (TAR Veneto n. 1733 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è volta a conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’accoglimento del ricorso comporta la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine assegnato e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa quando ricorrono «altre ragioni ostative», quali la crisi della finanza pubblica e la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’esecuzione, che rendono il ritardo riconducibile a fattori oggettivi e non meramente dilatori.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni di servizio a tempo determinato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi € 1.500,00.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione spontanea della pronuncia, limitatamente al capo concernente l’attivazione della Carta. La ricorrente proponeva, quindi, ricorso per ottemperanza al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata, era passata in giudicato ed era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni. Ha, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al titolo, attivando la Carta elettronica e versando l’importo dovuto, esclusi ulteriori accessori.
In accoglimento della domanda, il TAR ha nominato sin da subito il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici” quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia. Il Commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione, superando anche eventuali ostacoli legati alla mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa.
La domanda di condanna al pagamento della astreinte è stata, invece, respinta. Richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha rilevato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. prevede un limite autonomo rispetto alla manifesta iniquità, costituito dalla sussistenza di «altre ragioni ostative». Tali ragioni sono state individuate nella crisi della finanza pubblica e nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, rendendo il ritardo non imputabile a mera inerzia.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, oltre accessori, a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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