Ripetizione del canone di accesso stradale richiede impugnazione del provvedimento (Cons. Stato n. 10262 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ripetizione dell’indebito avente ad oggetto il canone di accesso a strada statale non può essere accolta se non è stata proposta l’impugnazione del provvedimento che ha rilasciato l’autorizzazione e determinato il canone corrispettivo. Finché quel provvedimento resta vigente ed efficace, esso costituisce il titolo del rapporto amministrativo e dell’obbligazione di pagamento, sicché il versamento non può qualificarsi come indebito in via autonoma. La qualificazione del vizio in termini di illegittimità anziché di nullità, operata dal giudice ordinario nella sentenza declinatoria della giurisdizione, radica la cognizione in capo al giudice amministrativo e conferma la necessità dell’impugnativa. Il giudice dell’appello può respingere il gravame anche correggendo la motivazione della sentenza impugnata, quando sussistano ragioni assorbenti di rigetto.

Il Fatto

La società ricorrente aveva corrisposto all’Anas s.p.a., nell’ambito di un piano rateale concordato, la somma di € 8.938,96 a titolo di canone di licenza di accesso a strada statale per il periodo dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004. Secondo la prospettazione della società, a seguito della delimitazione del centro abitato disposta dal Comune interessato, l’area sarebbe ricaduta all’interno del centro abitato e l’Anas, pur proprietaria della strada, non avrebbe avuto competenza a rilasciare l’autorizzazione e a pretendere il canone.

Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione, qualificando il vizio dell’atto come illegittimità e non come nullità. La società aveva quindi riassunto la domanda davanti al TAR Veneto, che l’aveva respinta. Proponeva appello, deducendo violazione degli artt. 4, 26 e 37 Cod. strada, degli artt. 1 e 21-quater l. n. 241 del 1990 e dell’art. 1188 Cod. civ., oltre a error in procedendo per violazione dell’art. 64 Cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame, pur correggendo la motivazione del primo giudice. Il Collegio rileva che la licenza era stata riconosciuta in capo al dante causa della società e poi rinnovata in capo alla stessa con provvedimento dell’Anas del 3 dicembre 2004, che aveva determinato anche la spettanza e l’entità del canone per il periodo controverso. È proprio quel provvedimento a fondare il debito contestato.

L’appellante non ha proposto alcuna impugnativa per vizi di legittimità, né di nullità, avverso l’atto di rinnovo dell’autorizzazione e di determinazione del canone, limitandosi a domandare la ripetizione dell’indebito. Il Collegio esclude che la sentenza declinatoria del giudice ordinario abbia affermato l’insussistenza del rapporto concessorio con l’Anas: al contrario, il Tribunale aveva premesso che la sussistenza dell’indebito non può prescindere dall’esame del provvedimento amministrativo, e aveva qualificato il vizio come mera illegittimità, con conseguente cognizione del giudice amministrativo.

Da ciò deriva il principio centrale: a fronte di un atto che ha rilasciato l’autorizzazione e determinato il canone, non si può agire in ripetizione prescindendo dal gravare e censurare l’atto vigente ed efficace che si pone a base sia del titolo autorizzativo sia del corrispettivo. L’atto non impugnato resta efficace e continua a imporre il pagamento. La domanda della società non è quindi meritevole di accoglimento.

Il Collegio ritiene assorbenti le ragioni di rigetto e non esamina le ulteriori censure, comprese quelle relative alle istanze istruttorie e al preteso giudicato della sentenza declinatoria. La particolarità della fattispecie e la ridotta attività difensiva dell’amministrazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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