Accesso agli atti: la risposta con le modalità ostensive esclude l’interesse (Cons. Stato n. 10262 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riscontro con cui l’amministrazione, nel rispondere a un’istanza di accesso agli atti, indica l’ufficio competente e le modalità per prendere visione dei documenti o ottenerne copia integra sostanziale accoglimento della richiesta e non una mera replica interlocutoria. In applicazione dell’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, l’atto di accoglimento contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi. Ne consegue che il ricorso proposto dopo quel riscontro è inammissibile per carenza originaria di interesse, non essendo configurabile alcuna utilità ulteriore rispetto al risultato già conseguito. Il giudice dell’appello può respingere il gravame confermando la decisione di primo grado con motivazione diversa, fondata sulla sopravvenuta constatazione dell’assenza ab origine dell’interesse a ricorrere.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo il diniego della protezione internazionale, chiedeva alla Prefettura, alla Questura e al Servizio Centrale del Ministero dell’Interno l’accesso agli atti del procedimento di ammissione al regime di accoglienza, con finalità difensive nel separato giudizio sulla protezione. Chiedeva in particolare il decreto di assegnazione, l’affidamento alla cooperativa che gestisce la struttura, i rilievi foto-dattiloscopici, il fotosegnalamento e la documentazione identificativa nelle banche dati AFIS.

La Prefettura e il Servizio Centrale riscontravano l’istanza; la Questura, secondo l’impostazione dell’interessato, restava silenziosa. Decorsi trenta giorni, lo straniero proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. al TAR Lazio, che lo rigettava quanto alla Questura, ritenendo che la documentazione potesse essere richiesta all’Ufficio di Polizia Scientifica che la detiene. Contro questa parte della decisione è proposto appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante sostiene che l’Ufficio di Polizia Scientifica è articolazione della stessa Questura e che, in forza dell’art. 6 d.P.R. n. 184/2006 e del principio di buon andamento, l’organo che riceve l’istanza dovesse trasmetterla o rilasciare direttamente la documentazione. Invoca altresì l’interoperabilità tra amministrazioni e il principio euro-unitario del “once only”.

Il Consiglio di Stato ricostruisce in fatto il riscontro: l’istanza del 10 dicembre 2024 è stata riscontrata dalla Questura con PEC del 13 gennaio 2025, nella quale sono indicati gli uffici, con relativi indirizzi, cui rivolgersi per ottenere la documentazione. Quel riscontro non è una replica interlocutoria, ma un sostanziale accoglimento dell’istanza ostensiva.

L’invito a rivolgersi ai recapiti indicati è la concreta declinazione delle modalità ostensive richieste dall’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006. L’atto di accoglimento contiene l’indicazione dell’ufficio, completo della sede, presso cui prendere visione o ottenere copia. La risposta ha dunque già consegnato all’interessato il risultato utile della pretesa.

Da qui la conseguenza processuale: il ricorso di primo grado, notificato il 6 febbraio 2025, era sprovvisto ab origine dell’interesse a ricorrere, perché il riscontro recante le modalità ostensive era già stato notificato il 13 gennaio 2025. L’appello è quindi infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata sulla scorta di motivazione diversa: il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse.

Per le medesime ragioni è confermato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disposto dalla competente Commissione con il decreto n. 102/2025, e il reclamo è respinto. Le spese di lite sono compensate per giustificati motivi tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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