No alla modifica delle statuizioni nel giudizio di ottemperanza (TAR Liguria n. 261 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario ha natura prevalentemente esecutiva, sicché il giudice amministrativo deve adottare le misure necessarie per assicurare l’attuazione della statuizione giudiziale, ma non può modificarne o integrarne il contenuto in violazione dell’art. 2909 cod. civ.. Ne consegue che la domanda volta a ottenere, in sede di ottemperanza, un importo superiore a quello riconosciuto dal giudicato è inaccoglibile. L’amministrazione che non contesti l’inadempimento, non assolvendo all’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., è tenuta all’esecuzione del giudicato nel termine fissato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e applicazione dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Una docente non di ruolo, con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di un importo complessivo per più anni scolastici. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente, non aveva dato esecuzione alla pronuncia, passata in giudicato.
La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, reiterando la domanda di adempimento e chiedendo, tra l’altro, l’accredito di un importo superiore a quello liquidato dal giudice ordinario con riferimento al primo anno scolastico interessato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, rilevando la tempestività dell’azione. Ha quindi osservato che il Ministero, costituitosi, non aveva svolto alcuna contestazione circa l’avvenuto adempimento, con la conseguenza che non era stato assolto l’onere probatorio gravante sull’amministrazione ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Nel merito, il Tribunale ha escluso la fondatezza della domanda della ricorrente volta a ottenere, per l’anno scolastico 2018/2019, l’accredito dell’intero importo di € 500,00, laddove la sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il diritto a una somma inferiore, rapportata al periodo di servizio effettivamente svolto.
Richiamando il principio per cui, quando ha ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il processo di ottemperanza ha natura prevalentemente esecutiva, il giudice amministrativo ha precisato che esso non può modificare o integrare il giudicato civile, in ossequio all’art. 2909 cod. civ., richiamando sul punto le Sezioni Unite, ord. 3 marzo 2025, n. 5654.
Accolta l’actio iudicati per il resto, il TAR ha ordinato all’amministrazione il rilascio della carta del docente e l’accredito della somma dovuta, nel termine di sessanta giorni, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inadempienza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente. È stata altresì disposta l’astreinte nella misura di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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