Verifica costo manodopera fuori dalla verifica anomalia e poteri RUP (Cons. Stato n. 10264 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di congruità del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, va condotta confrontando il costo indicato in offerta con la proposta esecutiva avanzata dall’operatore economico in sede di offerta tecnica, perché solo tale comparazione consente di accertare il rispetto dei minimi salariali. L’indagine del RUP resta circoscritta alla congruità del costo del personale e non si estende alla complessiva sostenibilità economica dell’offerta, salvo che la stazione appaltante attivi il distinto scrutinio di cui all’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. Il riferimento all’offerta tecnica non integra sconfinamento nelle attribuzioni della commissione giudicatrice, poiché serve solo a verificare la copertura retributiva delle prestazioni promesse. La violazione dell’art. 76 d.lgs. n. 50/2016 non rende illegittimo il provvedimento, ma sposta la decorrenza del termine impugnatorio. L’esclusione disposta prima dell’aggiudicazione non richiede il rispetto delle garanzie procedimentali proprie dell’autotutela.

Il Fatto

La società appellante si classificava al primo posto nella gara indetta dal Comune di Arzano, con il Provveditorato interregionale opere pubbliche quale centrale di committenza, per il servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Nella fase di verifica dei requisiti il RUP contestava il rispetto dei minimi salariali e, all’esito del contraddittorio procedimentale, riteneva incongruo il costo della manodopera; la gara era quindi aggiudicata al raggruppamento controinteressato.

La società impugnava dinanzi al TAR Campania l’esclusione e l’aggiudicazione, proponendo anche motivi aggiunti avverso i provvedimenti di efficacia. Il Tribunale respingeva ricorso e motivi aggiunti e la società proponeva appello, riproponendo le censure sul procedimento e sul merito della valutazione di incongruità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi. Sul primo, esclude la lamentata sovrapposizione tra la verifica dei costi della manodopera e lo scrutinio di anomalia. Il RUP non ha valutato la sostenibilità complessiva dell’offerta, ma ha confrontato il costo del personale con le prestazioni effettivamente offerte, rilevando che la forza lavoro giustificata era parametrata sull’offerta minima da capitolato e non copriva le ore aggiuntive e i rientri pomeridiani promessi in sede tecnica.

Il riferimento all’offerta tecnica non invade le competenze della commissione giudicatrice. La Corte chiarisce che il RUP non ne ha sindacato l’idoneità a soddisfare le esigenze esecutive, ma ha solo verificato se il costo del lavoro necessario a dare esecuzione alla proposta esaminata dalla commissione fosse stato preventivato nel rispetto delle tabelle ministeriali e dei minimi retributivi. Quanto alle garanzie partecipative, il provvedimento è stato preceduto da ampio contraddittorio e la violazione dell’art. 76 d.lgs. n. 50/2016 non incide sulla legittimità dell’atto, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare.

Nessuna violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies legge n. 241/1990: la proposta di aggiudicazione ha rilevanza endo-procedimentale e il procedimento non era ancora concluso, sicché i poteri di autotutela non erano invocabili. L’atto conclusivo del sub-procedimento è individuato nella nota del RUP, dalla quale deriva l’esclusione automatica dell’offerta che non garantisce i minimi salariali.

Sul secondo motivo, la Corte ritiene il giudizio del RUP coerente con le risultanze procedimentali e non affetto da manifesta irragionevolezza o travisamento. La modifica dei costi della manodopera in corso di verifica comporterebbe un’inammissibile rettifica di un elemento essenziale dell’offerta economica, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4406 del 2022. Quanto all’inquadramento del personale di coordinamento e alle sostituzioni per assenze, i giustificativi restano generici e non superano le contestazioni, richiamandosi Cons. Stato, Sez. V, n. 2437 del 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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