Riconoscimento titolo estero e ottemperanza discrezionalità tecnica esclude elusione giudicato (Cons. Stato n. 10266 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza i vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando il dictum del giudice della cognizione comporta margini liberi di discrezionalità, e in particolare di discrezionalità tecnica, in relazione ai quali l’Amministrazione può ridefinire l’assetto di interessi ritenuto più congruo, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa. La verifica dell’esatto adempimento si risolve nell’interpretazione del giudicato alla stregua della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum. Le contestazioni circa le risultanze del raffronto tecnico disposto dall’Amministrazione, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento e la carenza di istruttoria vanno fatte valere in ordinario giudizio demolitorio, non in sede di ottemperanza. Accertata l’infondatezza della domanda di nullità, le parti vanno onerate della riassunzione dinanzi al giudice competente ai fini della conversione del rito.
Il Fatto
La ricorrente agiva ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere la declaratoria di nullità, o l’annullamento previa sospensione, del provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 3343/2022 del 27 aprile 2022, si era nuovamente pronunciato sull’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Bulgaria per l’insegnamento nella classe di concorso A-28.
Il provvedimento impugnato subordinava il riconoscimento al superamento di misure compensative: una prova attitudinale scritta e orale, oppure, a scelta dell’interessata, un tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico per non meno di trecento ore. La ricorrente deduceva violazione del giudicato, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento e violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007. Chiedeva inoltre la declaratoria della spettanza del riconoscimento o, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio disponeva lo stralcio della memoria finale depositata dalla ricorrente, non rispettosa dei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., come dimidiati dall’art. 87 c.p.a., in assenza di istanza di autorizzazione al deposito tardivo ex art. 54, comma 1, c.p.a.
Il Collegio riteneva di poter prescindere dalla questione della mancata estensione del thema decidendum al parere tecnico depositato in atti il 27 settembre 2024, attesa l’infondatezza nel merito dell’azione. Il parere, sebbene sintetico, dimostrava l’avvenuto esperimento del raffronto prescritto dal giudicato tra qualificazione professionale dell’interessata e qualificazione richiesta dalla normativa nazionale, e illustrava le ragioni delle misure compensative: la genericità del percorso formativo seguito all’estero e le carenze nelle Scienze matematiche, fisiche e biologiche. Il provvedimento risultava pertanto adeguatamente motivato per relationem.
La Corte ha precisato che la legittimità delle risultanze del raffronto, così come gli altri asseriti vizi, non può essere contestata in sede di ottemperanza ma in un ordinario giudizio demolitorio. Richiamando il recente arresto della Sezione n. 3309 dell’11 aprile 2024, ha ribadito che oggetto dell’ottemperanza è la puntuale verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, mediante interpretazione dello stesso alla stregua della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum.
Richiamando l’orientamento espresso da Sez. III n. 6764 del 28 novembre 2018, il Collegio ha escluso la configurabilità dei vizi di violazione ed elusione del giudicato quando la pronuncia comporti margini liberi di discrezionalità: la violazione presuppone la riproduzione degli stessi vizi già censurati o il contrasto con puntuali prescrizioni, l’elusione richiede che l’Amministrazione, pur formalmente eseguendo, persegua lo scopo di aggirare le statuizioni. Nessuna di tali condotte risultava ascrivibile al Ministero.
L’azione di ottemperanza è stata pertanto respinta. Il Collegio ha onerato le parti della riassunzione dinanzi al T.A.R. competente ai fini della cognizione impugnatoria e della eventuale conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a., disponendo l’integrale compensazione delle spese per le peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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