Incarico ad interim comandante polizia locale solo a personale del corpo (Cons. Stato n. 10268 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico a tempo determinato di comandante del corpo o del servizio di polizia locale non può essere conferito al comandante di un altro comune né mediante lo strumento dello scavalco quando la normativa regionale ratione temporis applicabile non lo consenta. Il comma 7 dell’art. 5 della legge regionale Abruzzo n. 42 del 2013, nel riferire l’incarico ai soggetti inquadrati nei ruoli della polizia locale, va letto nel senso che l’appartenenza ai ruoli di un diverso ente non è titolo sufficiente. La sopravvenuta introduzione del comma 7-bis a opera della legge regionale n. 24 del 13 agosto 2025, che espressamente ammette il conferimento ad altro dirigente dell’ente o a dirigente comandante di altra amministrazione mediante scavalco condiviso, ha carattere innovativo e non ricognitivo, e conferma per implicito che prima della sua entrata in vigore siffatti conferimenti erano preclusi.
Il Fatto
La vicenda riguarda il terzo giudizio relativo al conferimento temporaneo dell’incarico di comandante della polizia locale di un comune capoluogo, posto vacante e mai coperto mediante pubblico concorso. Due precedenti pronunce avevano già annullato l’attribuzione dell’incarico ad interim a un avvocato dell’ente e, successivamente, al direttore delle risorse umane.
In questa sede l’ufficiale di polizia locale ricorrente ha impugnato la scelta di affidare l’incarico al comandante della polizia locale di un altro comune, presente nell’ente solo un giorno a settimana. Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile l’art. 5 della legge regionale n. 42 del 2013 e dubitando dell’inserimento del comandante nei ruoli della polizia locale del comune di provenienza. Il comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto precisato di poter prescindere dalle eccezioni di rito, stante l’infondatezza nel merito del gravame. La questione centrale è stata individuata nel quesito se l’appartenenza ai ruoli della polizia locale di un qualsivoglia comune italiano sia sufficiente per l’affidamento dell’incarico, oppure se il riferimento normativo vada limitato al ruolo dell’ente che conferisce l’incarico, e se lo stesso possa essere condiviso con altri incarichi di comando.
La risposta è stata tratta dal comma 7-bis introdotto nell’art. 5 della legge regionale n. 42 del 2013 dalla legge regionale n. 24 del 13 agosto 2025, che ammette il conferimento ad altro dirigente dell’ente o a dirigente comandante di altra amministrazione mediante scavalco condiviso. Il Collegio ha qualificato tale norma come dotata di contenuto innovativo e non meramente ricognitiva o interpretativa, escludendo di poterne esaminare la compatibilità costituzionale per difetto di rilevanza.
Da ciò il Consiglio di Stato ha dedotto che, prima dell’introduzione del comma 7-bis, l’incarico temporaneo di comandante dei vigili urbani non potesse essere affidato ad altro dirigente comunale, né a comandante di polizia locale di altro comune, né a scavalco. Il rigetto dell’appello si fonda quindi sulla conferma della tesi del giudice di primo grado, avallata dall’intervento del legislatore regionale quale parametro interpretativo della disciplina previgente.
Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre IVA e CPA.
Nota della Redazione
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