Revocazione per errore di fatto: non è svista la lettura degli atti (Cons. Stato n. 10268 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando il giudice, per una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, supponga l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, o viceversa ne neghi l’esistenza. L’errore deve essere decisivo, non deve cadere su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato e deve presentare caratteri di evidenza e obiettività, senza richiedere argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Non integra il vizio la valutazione del contenuto di domande, eccezioni e documenti: in tal caso si configura, al più, un errore di diritto. Il ricorso per revocazione, inoltre, soggiac e al principio di autosufficienza e deve contenere anche la domanda rescissoria, con la riproposizione specifica dei motivi del giudizio originario.

Il Fatto

Un comune aveva aggiudicato mediante avviso pubblico la vendita a corpo di materiale estrattivo depositato presso una cava di sua proprietà. Una società aveva impugnato l’aggiudicazione. Il TAR Basilicata, con sentenza n. 200/2023, aveva accolto il ricorso per violazione dei principi dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, rilevando che il contratto era già stato stipulato e liquidando il danno da perdita di chance in via equitativa; con successiva sentenza n. 141/2024 lo stesso TAR aveva disposto l’esecuzione del decisum.

Il comune aveva proposto appello e la Sezione Settima del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5297 del 12 giugno 2024, aveva respinto gli appelli riuniti. Il comune ha quindi chiesto la revocazione di quest’ultima sentenza, deducendo due errori di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: l’omessa lettura dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, in correlazione all’avviso pubblico, e il mancato apprezzamento di una relazione tecnica di parte sui costi da scomputare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le coordinate consolidate sull’errore di fatto revocatorio: esso deve consistere in una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, con due rappresentazioni divergenti del fatto, quella della sentenza e quella degli atti, e non può investire l’attività interpretativa e valutativa del giudice. Sul punto la decisione cita Cons. Stato, sez. VI, n. 2185 del 2020, Cons. Stato, sez. III, n. 7938 del 2019 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, n. 6166 del 2024.

Applicando tali principi, i motivi del comune non denunciano sviste percettive ma lamentano l’erronea interpretazione di norme di diritto e l’erronea valutazione degli atti di causa. Le censure, anche quando ipoteticamente fondate, restano sul piano dell’errore di diritto e non consentono l’accesso alla fase rescindente. Quanto all’asserito omesso esame di censure o di documentazione, la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata su tutti i profili, richiamati in motivazione; la relazione tecnica è stata considerata e non condivisa, senza alcuna svista.

Il Collegio precisa che non costituisce motivo di revocazione la mancata pronuncia espressa su ogni argomentazione della parte (Cons. Stato, sez. IV, n. 3885 del 2024), trattandosi di censure volte a introdurre un inammissibile terzo grado di giudizio.

Autonomo profilo di inammissibilità è poi ravvisato sul piano della domanda rescissoria. Il ricorso per revocazione deve contenere tutti i requisiti per consentire al giudice la pronuncia definitiva e soggiace al principio di autosufficienza: non basta il richiamo generico ai motivi dei precedenti gradi. La parte aveva individuato i motivi rescindenti ma non riproposto specificamente le censure per la fase successiva all’eventuale annullamento (Cass., sez. un., n. 11148 del 1997; Cons. Stato, sez. VII, n. 6493 del 2024). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese, aumentate per la manifesta infondatezza dei motivi ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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