Il diniego di permesso per protezione speciale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 146 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, sia quelle afferenti al riconoscimento dello status di soggetto meritevole di protezione, sia quelle relative al diniego del titolo di soggiorno connesso a tale riconoscimento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il diritto alla protezione umanitaria, unitamente al diritto allo status di rifugiato e al diritto di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost., assume la consistenza di diritto soggettivo annoverabile tra i diritti umani fondamentali, che godono di tutela assoluta anche a fronte della discrezionalità tecnica dell’amministrazione nell’accertamento dei presupposti normativi previsti per la protezione internazionale, nella quale è ricompresa la protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286/1998. La giurisdizione si determina in base alla domanda e al petitum sostanziale, ossia dall’intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, nonostante la prospettazione e le richieste delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Questore dell’Aquila aveva rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Avverso tale diniego proponeva inoltre ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto dell’Aquila, e avverso tale ultimo provvedimento proponeva motivi aggiunti. Nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Abruzzo si costituiva formalmente il Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., avendo ravvisato fin dall’esame preliminare la sussistenza di una questione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto integrati tutti i presupposti per la definizione immediata, essendo decorso il termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi per le amministrazioni resistenti, e avente il Presidente avvisato le parti del possibile rilievo officioso e della definizione con sentenza.
Richiamando il principio per cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e del petitum sostanziale, il Tribunale ha fatto proprio il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui ha aderito anche il giudice abruzzese, che attribuisce tutte le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione speciale alla giurisdizione del giudice ordinario. La circostanza che la fattispecie riguardi il diniego del titolo e non il riconoscimento dello status non modifica tale conclusione.
Il diritto alla protezione umanitaria, al pari del diritto allo status di rifugiato e del diritto di asilo di cui all’art. 10, terzo comma, Cost., assume la consistenza di diritto soggettivo, riconducibile ai diritti umani fondamentali, che godono di una tutela assoluta. Tale natura non viene meno neppure a fronte della discrezionalità tecnica riconosciuta all’amministrazione nell’accertamento dei presupposti normativi richiesti per la protezione internazionale, all’interno della quale è ricompresa la protezione speciale.
In accoglimento del rilievo officioso, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Tribunale Ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione. Ha altresì avvertito che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano se il giudizio viene riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. La definizione in rito e la natura della controversia hanno infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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