Responsabilità da provvedimento e da inadempimento: legittima la decadenza delle autorizzazioni pubblicitarie (Cons. Stato n. 10277 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza delle preesistenti autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari, disposta dal Comune in vista dell’entrata a regime del sistema concessorio, è legittima, perché la coesistenza tra i due regimi determina una discriminazione economica contraria alla par condicio competitorum. Il venir meno dell’accertamento di illegittimità del provvedimento comporta il difetto dell’elemento oggettivo dell’illecito e preclude la domanda risarcitoria per responsabilità da provvedimento. La medesima domanda è infondata anche sul piano della responsabilità contrattuale: la mancanza di colpa della P.A. esclude l’illiceità della condotta, e il factum principis non elide la responsabilità solo se il debitore non vi abbia colposamente dato causa.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale aveva sottoscritto con il Comune una concessione di area pubblica per l’installazione di impianti pubblicitari. In seguito, il Comune ha disposto la decadenza delle preesistenti autorizzazioni e la rimozione degli impianti già installati; con una successiva nota ha poi interrotto i termini del capitolato per il montaggio dei nuovi impianti e per il pagamento del canone.

Il TAR Basilicata ha respinto la domanda risarcitoria, rilevando che i provvedimenti di decadenza erano atti plurimi, che della relativa sentenza di annullamento poteva giovarsi solo l’operatore che l’aveva ottenuta, e che mancava ogni prova dell’illegittimità degli atti comunali. Il ricorrente ha appellato, invocando una precedente decisione della Sezione che, in fattispecie analoga, aveva accolto la pretesa risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la sentenza della Sezione V n. 5683/2024, che ha riformato la pronuncia di annullamento del TAR e ha riconosciuto la legittimità della decadenza delle autorizzazioni. Tale esito è coerente con le esigenze del regolamento comunale: il sistema concessorio non tollera il persistere dei titoli autorizzatori, perché i concessionari pagano ICP e COSAP oltre al canone, mentre gli autorizzati no, con conseguente alterazione della concorrenza.

Da qui il venir meno dell’elemento oggettivo dell’illecito che l’appellante imputa al Comune. Quanto alla nota di interruzione, la Corte ne condivide la ratio: essa prende atto dell’impossibilità di sovrapporre i due regimi, peraltro denunciata dalla stessa ditta con una missiva. L’interruzione, osserva il Collegio, è persino più favorevole del privato rispetto alla sospensione o alla risoluzione del rapporto.

La Corte corregge poi la motivazione del TAR sul punto degli effetti ultra partes: l’accertamento di illegittimità contenuto in una sentenza resa tra altri è fatto costitutivo della domanda risarcitoria e può essere addotto come prova, senza necessità di ulteriori allegazioni. La precisazione resta però priva di conseguenze pratiche, perché quell’accertamento è stato superato dalla riforma in appello.

Esclusa la responsabilità da provvedimento, il Collegio affronta la tesi della responsabilità contrattuale per inadempimento di stampo privatistico. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, rileva che la mancanza di colpa esonera da responsabilità, venendo meno l’illiceità della condotta. Il factum principis non giustifica l’inadempimento se il debitore vi abbia dato causa. Nel caso concreto la P.A. non poteva non dichiarare la decadenza di titoli scaduti da anni, e il ripristino del regime autorizzatorio imposto dalla sentenza del TAR non consentiva la prosecuzione della concessione.

L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza gravata e integrale compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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