La rinunzia al ricorso dichiarata prima dell’udienza estingue il giudizio (TAR Puglia n. 1028 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso ex art. 84 cod. proc. amm., sottoscritta dalla parte e dal difensore, notificata alle controparti costituite e depositata in giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. Il sopravvenuto conseguimento del bene della vita richiesto in via giurisdizionale integra il difetto di interesse alla decisione e legittima la rinunzia. Il Collegio, in presenza di una rinunzia ritualmente formalizzata, non è tenuto ad accertare nel merito la fondatezza dell’impugnazione. La compensazione delle spese rientra nella facoltà riconosciuta all’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., che consente di non condannare la parte rinunciante alla refusione, avuto riguardo a ogni circostanza, compresa la complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Sezione Personale della Regione Puglia aveva approvato i verbali e la graduatoria finale di un concorso pubblico per titoli ed esame, unitamente ai verbali di valutazione dei titoli di preferenza e, in parte qua, al bando di concorso. L’impugnazione investiva dunque l’esito della procedura selettiva e la collocazione del ricorrente nella graduatoria.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha conseguito, attraverso una diversa procedura concorsuale, il bene della vita cui aspirava. Con dichiarazione notificata alle controparti e depositata il 7 marzo 2024, ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio e ha rinunziato agli atti ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione di rinunzia risulta ritualmente formalizzata: sottoscritta dalla parte ricorrente e dal suo difensore, notificata alla Regione Puglia e a Formez S.p.A. e depositata in giudizio. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinunzia, ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo del Tribunale è lineare: la rinunzia non è contestata dalle controparti costituite e si fonda su una circostanza verificabile, ossia l’avvenuto conseguimento, in altra sede concorsuale, del risultato utile che aveva motivato l’impugnazione. Tale circostanza determina il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente estinzione del processo.

Quanto alle spese, il Collegio richiama la facoltà riconosciuta dall’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. di non condannare la parte rinunciante alla refusione. Nell’esercizio di tale facoltà dispone la compensazione, avuto riguardo a ogni circostanza e, in particolare, alla complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, oltre che all’attività defensionale svolta dalle controparti.

La sentenza chiude disponendo che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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