Carta del docente: ottemperanza al giudicato e no alle astreintes (TAR Lombardia n. 3376 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente, passata in giudicato, è titolo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso comporta l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta, senza che possa disporsi la condanna al pagamento di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. qualora l’astreinte risulti manifestamente iniqua, tenuto conto della natura seriale del contenzioso e dell’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto nei singoli procedimenti.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore della ricorrente per l’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025. Il provvedimento, notificato all’Amministrazione in data 25 giugno 2025, era divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria.
L’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza del giudice ordinario, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme, detratto quanto eventualmente già versato. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza del creditore e senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni istituzionali rientranti nei compiti di direzione della spesa pubblica.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando il potere di escludere le astreintes in caso di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. Tale esclusione è stata motivata con l’avvenuta nomina del commissario ad acta e con la natura del ritardo, riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia di carta elettronica del docente.
La condanna alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario, ha tenuto conto del limitato impegno difensivo, trattandosi di questione seriale che non richiede l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto, sul rilievo richiamato dalla Sezione VII del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 3221 del 2026.
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Nota della Redazione
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