Ricorso per chiarimenti e poteri istruttori dell’amministrazione nel giudicato (Cons. Stato n. 10294 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. si colloca nell’ambito del giudizio di ottemperanza e il giudice deve rispondere ai quesiti nei limiti del perimetro della sentenza da eseguire. È pertanto inammissibile la richiesta che mira a ottenere un sindacato preventivo sulla legittimità dell’attività istruttoria dell’amministrazione non ancora esercitata, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Nel caso di condanna restitutoria fondata sull’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., gli interessi legali sono riconosciuti a far data dalla domanda giudiziale, in applicazione della regola generale. Resta estraneo al giudicato ogni questione sulla compensazione con crediti di natura tributaria.
Il Fatto
Il Comune ha proposto ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. per ottenere chiarimenti in relazione a una precedente sentenza della Sezione, che aveva accolto nei limiti della motivazione l’appello della società e condannato l’ente al rimborso delle spese di lite. Il giudicato traeva origine da un accordo ex art. 11 l. n. 241 del 1990 per la realizzazione di opere pubbliche mediante pianificazione delle attività estrattive. Il Comune si era impegnato a riconoscere il costo delle opere eseguite in via anticipata qualora il piano provinciale non avesse recepito le quantità pattuite.
Non avendo la variante comunale recepito i contenuti dell’accordo, la società aveva agito in primo grado per l’adempimento e, in via subordinata, per la risoluzione con risarcimento. Il TAR respinse il ricorso; la Sezione, in appello, lo accolse qualificando la pretesa come indebito ex art. 2033 c.c. e dettando i criteri per la proposta ex art. 34, comma 4, c.p.a.. Il Comune ha quindi chiesto al giudice di chiarire il perimetro della condanna, l’approccio metodologico seguito, la prova delle spese, gli interessi e la compensazione con crediti tributari. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dello strumento: il ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. opera entro il giudizio di ottemperanza e consente risposte solo nel perimetro della sentenza da eseguire. Restano estranee al thema decidendum le questioni sulla corrispondenza tra domande di primo e secondo grado e sulla dedotta violazione del divieto di jus novorum in appello.
Sul primo quesito, concernente l’inclusione delle spese tecniche e delle sponsorizzazioni, il ricorso è ammissibile. La formula della sentenza richiama “le sole opere e gli oneri” posti a carico della società dall’accordo e dalla tabella. Da essa si desume che vanno restituiti, oltre ai costi delle opere pubbliche, anche gli oneri per spese tecniche e sponsorizzazione, pattuiti con apposita convenzione. La prospettazione contraria dell’amministrazione è infondata.
Il secondo e il terzo quesito, attinenti alla valutazione degli esborsi e alle modalità della prova, sono invece inammissibili. Il criterio dettato dal giudicato — adeguata documentazione della spesa con prova del pagamento — è sufficientemente definito. La valutazione sull’imputazione della spesa e sull’idoneità dei documenti rientra nell’attività e nei poteri istruttori dell’amministrazione, non ancora compiutamente esercitati. Non è ammissibile che l’ente rinunci ex ante al potere-dovere di ottemperanza chiedendo al giudice di sostituirsi ad esso.
Sugli interessi, poiché la sentenza ha qualificato la fattispecie come restituzione dell’indebito, si applica la regola generale: gli interessi legali decorrono dalla domanda giudiziale. Sulla compensazione con crediti tributari il quesito è inammissibile, perché esula dal giudicato e la proposta va formulata tenendo conto esclusivamente di quanto in esso stabilito.
Il Collegio ordina all’amministrazione di formulare la proposta di accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione, con avviso che, in mancanza di accordo e su istanza di parte, sarà nominato un commissario ad acta. Nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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