Diniego illegittimo se fondato solo sul profilo d’impiego del militare genitore (TAR Puglia n. 1029 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea del militare genitore ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, il diniego dell’amministrazione non può fondarsi sulla sola circostanza che nella sede richiesta non sia previsto lo specifico profilo d’impiego rivestito dal richiedente. Il parametro di riferimento resta la dimostrazione dell’assenza di posizioni di corrispondente livello retributivo e grado, anche mediante adibizione a mansioni diverse e, se necessaria, previa riqualificazione. La percentuale di scopertura della sede di provenienza rileva solo se effettivamente dimostrata e di consistenza tale da giustificare il sacrificio delle esigenze di cura del minore. Il diniego che ometta tale verifica è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, e il provvedimento confermativo emesso in esecuzione di un dictum cautelare che non vi si conformi è elusivo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito in servizio presso un comando militare, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso un reparto ubicato nella località di residenza del nucleo familiare, per le esigenze assistenziali del figlio minore. Il nucleo è composto dal minore e dalla compagna convivente, con impegni lavorativi estesi sul territorio, e le nonne non sono in grado di fronteggiare le esigenze di cura. La distanza dalla sede di assegnazione e i tempi di percorrenza impedirebbero una presenza effettiva accanto al figlio.
L’amministrazione ha respinto l’istanza rilevando che nella provincia richiesta non è prevista la posizione d’impiego del militare. Il TAR, con ordinanza cautelare n. 326/2025, ha accolto l’istanza ai fini del riesame, escludendo la necessità di perfetta sovrapponibilità tra profili. Il successivo diniego, impugnato con motivi aggiunti, ha ribadito il rigetto adducendo una scopertura della sede di provenienza pari al 12% circa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, che subordina l’assegnazione alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e consente il dissenso solo per motivate esigenze eccezionali. Esamina poi l’orientamento che, sull’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, ritiene attenuato l’obbligo di motivazione per le amministrazioni militari, e ne rileva il carattere non pacifico, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 3376 del 2025 e Cons. Stato, Sez. II, n. 9552 del 2023.
Anche ad ammettere un obbligo motivazionale attenuato, resta fermo il parametro sostanziale: la dimostrazione dell’assenza di posizioni di equivalente livello retributivo o la comprovata preminenza delle esigenze di servizio della sede di appartenenza. Non può assumere rilievo assorbente l’indisponibilità, nella sede richiesta, dello specifico profilo d’impiego. La giurisprudenza amministrativa esclude del pari che opposti profili di natura mansionistica possano costituire ostacolo decisivo.
Il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce in materia e la sentenza n. 660 del 2026, secondo cui, ove sussistano posizioni di livello e grado equivalenti, non è ostativa la necessità di frequenza di corsi di riqualificazione, né la relativa spesa può essere opposta in nome di generiche esigenze di contenimento.
Nel caso concreto, il duplice diniego si fonda su motivazione generica. Il secondo provvedimento è elusivo del dictum cautelare: non indica né dimostra puntualmente l’assenza di posizioni di livello retributivo e grado equivalente, eventualmente previa riqualificazione. La scopertura del 12% nella sede di provenienza, invocata solo nel secondo diniego, è modesta e di gran lunga inferiore a quella ritenuta rilevante dalla giurisprudenza, pari a circa il 40%. Il militare potrebbe dunque trovare collocazione in profili coerenti con le qualificazioni acquisite.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con annullamento dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame, mediante adibizione a mansioni corrispondenti ai profili disponibili per posizioni vacanti di analogo livello retributivo, previa, se necessaria, riqualificazione. Le spese sono liquidate a carico delle amministrazioni soccombenti.
Nota della Redazione
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