Foglio di via obbligatorio fondato su condotta riqualificata in furto (TAR Toscana n. 730 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di foglio di via obbligatorio non deve fondarsi necessariamente su profili di rilevanza penale, che conservano autonomia rispetto alla misura amministrativa di prevenzione. La valutazione di pericolosità sociale, se adeguatamente motivata con riferimento a elementi di fatto, non postula che il soggetto abbia riportato condanne in sede penale e può basarsi anche su un solo episodio, purché significativo. La funzione preventiva non persegue la finalità di sanzionare comportamenti lesivi, ma di rimuovere il rischio di una concreta aggressione, rendendosi sufficiente che dagli elementi raccolti emerga una concreta propensione dell’interessato a compromettere i beni tutelati. Il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella sanzionatoria deve essere compensato dal quid pluris rappresentato dalla condizione di pericolosità declinata dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato due provvedimenti di foglio di via obbligatorio, adottati dai Questori di Firenze e di Pistoia ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, con i quali le è stato imposto di lasciare i Comuni di Campi Bisenzio, Montecatini Terme e Massa e Cozzile e di non farvi ritorno per quattro anni.
I provvedimenti muovono da un episodio di presunta rapina impropria commesso all’interno di un centro commerciale. La ricorrente deduce il travisamento del fatto, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto dei presupposti e la carenza di motivazione. L’istanza cautelare è stata respinta. All’udienza del 26 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Quanto al dedotto travisamento, osserva che il provvedimento di rimessione in libertà emesso dal GIP è frutto di un giudizio sommario proprio della fase cautelare e non fa venir meno la condotta materiale, che resta suscettibile di autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione.
La successiva sentenza di assoluzione dal reato di rapina impropria non muta l’esito. Da essa emerge che l’assoluzione è stata determinata dalla mancanza dell’elemento della minaccia, con riqualificazione della condotta in furto; la mancata condanna è dipesa solo dal difetto della condizione di procedibilità, non essendo stata presentata querela. Tale condotta è di per sé sufficiente a dimostrare la propensione alla commissione di reati riconducibile all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, a prescindere dai precedenti.
La motivazione è quindi sufficiente in ordine alle circostanze che rivelano la pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica, come richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la misura non deve fondarsi necessariamente su profili di rilevanza penale, che si atteggiano con relativa autonomia rispetto al provvedimento amministrativo, e la pericolosità sociale può basarsi anche su un solo episodio, purché significativo.
Sul piano della comunicazione di avvio, l’Amministrazione ha dato conto delle esigenze di celerità. Il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato secondo cui la comunicazione non è richiesta per l’ordine di rimpatrio con foglio di via, trattandosi di provvedimento caratterizzato da funzione cautelare e da urgenza in re ipsa, diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.