Ordine di demolizione e condono: natura vincolata e silenzio sull’istanza (Cons. Stato n. 1030 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo, privo di qualsiasi titolo e realizzato in difformità dalla normativa edilizia, ha natura vincolata e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso. La pendenza di un’istanza di condono edilizio non conclusa per inerzia del richiedente, che non abbia riscontrato le reiterate richieste di integrazione documentale, non impedisce l’adozione del provvedimento repressivo né impone un preventivo formale rigetto dell’istanza. Il mero decorso del tempo non genera alcun affidamento legittimo sulla permanenza di un abuso edilizio. È inoltre inammissibile il condono di un abuso realizzato su un pregresso abuso, per il quale penda già un’istanza non definita, e la sanatoria paesaggistica postuma non è ammessa per opere di consistenza maggiore in area vincolata.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Veneto l’ordinanza con cui il responsabile dell’area tecnica comunale ingiungeva la demolizione di opere abusive e la rimessa in pristino dei luoghi, relative a una piscina e a un “annesso rustico”. L’atto repressivo era stato adottato in pendenza di un’istanza di condono edilizio presentata dall’interessato.

Il TAR, con la sentenza n. 1507 del 2022, ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Questi ha proposto appello, dolendosi della mancanza di un preventivo rigetto dell’istanza di condono, dell’illegittimità del diniego per non aver potuto integrare la domanda e della carenza di motivazione dell’ordine di demolizione in ragione del tempo trascorso.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria. Secondo Ad. Plen. n. 9 del 2017, il provvedimento che ingiunge, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo mai assistito da alcun titolo ha natura vincolata: esso non necessita di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata.

Su questa base il collegio ritiene infondate le censure relative all’onere motivazionale dell’ordinanza. Analogamente infondate sono le doglianze sul mancato preavviso di rigetto dell’istanza, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 2734 del 2024.

Quanto alla sorte della domanda di condono, la Corte rileva che il procedimento non si è neppure concluso per il mancato riscontro, da parte dell’interessato, delle reiterate richieste di completamento documentale. Il decorso del tempo, precisa il collegio richiamando ancora Ad. Plen. n. 9 del 2017, non può creare alcun affidamento legittimo circa la permanenza di un abuso edilizio, che è per definizione illegittimo.

Il Consiglio di Stato valorizza inoltre la condotta dell’amministrazione, che ha invitato il ricorrente a integrare la documentazione ed ha esaminato quanto prodotto anche oltre i termini, annullando in autotutela il primo diniego. L’appellante, dopo una prima istanza per un manufatto abitativo di minori dimensioni, ha ammesso di averlo demolito e sostituito con quello più grande oggetto del giudizio: la giurisprudenza non ammette il condono di abusi realizzati su pregressi abusi per i quali penda già un’istanza non definita.

Da ultimo, l’abuso risulta realizzato in area assoggettata a vincolo paesaggistico e forestale, e non è ammessa l’istanza di compatibilità paesaggistica postuma per opere di consistenza maggiore. L’appello è quindi respinto, con nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune e del controinteressato intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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