Emersione lavoro irregolare: requisito reddituale del datore e natura vincolata del diniego (TAR Puglia n. 1030 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77/2020, il possesso da parte del datore di lavoro di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, ovvero — per l’imprenditore agricolo — di un volume d’affari al netto degli acquisti di pari importo, costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura. Tale requisito assolve alla funzione di provare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro e la serietà della proposta contrattuale. Il diniego fondato sul difetto del requisito reddituale ha natura vincolata, con conseguente irrilevanza del vizio procedimentale ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è prevista in favore del solo istante e non dei soggetti meramente interessati all’accoglimento dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata dalla propria datrice di lavoro agricola ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020. Il diniego recepisce il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, fondato sull’insufficienza del reddito d’impresa risultante dalle verifiche presso l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per asserito possesso di tutti i requisiti normativi e per violazione degli artt. 7 e 10-bis legge n. 241/1990, lamentando che il preavviso di diniego si basasse su un motivo ostativo diverso. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 164/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, la delibazione cautelare e respinge il ricorso. Il punto di partenza è l’art. 9, comma 1, D.M. 27 maggio 2020, che condiziona l’ammissione alla procedura all’attestazione di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. Il successivo comma 4 consente di valutare, per l’imprenditore agricolo, gli indici analitici risultanti dalla dichiarazione I.V.A., ma computando il volume d’affari al netto degli acquisti.
Nel caso concreto l’impresa datrice di lavoro ha dichiarato, per l’anno d’imposta 2019, un volume d’affari di 236.852,00 euro e acquisti per 232.757,00 euro, con un residuo di 4.095,00 euro: importo palesemente inadeguato rispetto alla soglia prescritta per la regolarizzazione anche di un solo dipendente. Il Tribunale qualifica il requisito reddituale come presupposto indefettibile, poiché esso è diretto a comprovare l’effettività e la sostenibilità del rapporto e la garanzia dei livelli retributivi e previdenziali.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva la natura vincolata del provvedimento: il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. In ogni caso, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis è prevista a favore del solo istante e non dei soggetti interessati all’accoglimento. Il preavviso è stato comunque trasmesso sia al datore di lavoro sia al lavoratore presso gli indirizzi indicati nell’istanza.
Il Tribunale ricostruisce l’iter procedimentale: acquisiti i pareri della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il primo preavviso negativo del 18 settembre 2020 riguardava un disconoscimento del rapporto di lavoro; a seguito delle osservazioni del legale, un secondo preavviso del 26 novembre 2020 ha sostituito il motivo con l’insufficienza reddituale. La raccomandata al lavoratore è risultata non consegnata per “trasferito”, mentre il provvedimento finale è stato regolarmente notificato a entrambi gli interessati.
Il ricorso è pertanto infondato nel merito e respinto. Le spese processuali sono integralmente compensate, in considerazione delle particolari condizioni personali e sociali dello straniero.
Nota della Redazione
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