Ottemperanza per mancato accredito Carta elettronica docente (TAR Lazio n. 6131 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l’esecuzione coattiva delle sentenze passate in giudicato dell’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che l’amministrazione abbia provveduto, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza, assegnando un termine per l’adempimento e nominando fin da ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza. L’amministrazione che non fornisce chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza subisce l’accoglimento della pretesa, applicandosi il principio dell’onere della prova.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma la declaratoria del diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del relativo importo. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata ai fini esecutivi, ma l’amministrazione non aveva ottemperato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lazio, lamentando l’inadempimento dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato i presupposti per l’esercizio della giurisdizione in sede di ottemperanza, ritenendo sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di giudizio volto a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario. Ha inoltre constatato che il titolo esecutivo era passato in giudicato e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva fornito alcun chiarimento in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. richiamato il principio giurisprudenziale in materia di ripartizione dell’onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente. La sentenza azionata in ottemperanza riconosce il diritto al beneficio economico, e i relativi presupposti non sono sindacabili in questa sede, trattandosi di diritti ormai coperti dal giudicato.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni.

La sentenza ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e ha disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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