Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta obbligatorio (TAR Campania n. 4086 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il suo munus è intrinsecamente obbligatorio: l’incarico non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, e il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore di sé stesso, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 167/2023, con la quale l’amministrazione comunale era stata condannata al pagamento delle spese della procedura monitoria e del giudizio di opposizione, oltre alla rifusione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza era stata notificata e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. L’amministrazione restava inadempiente. Il ricorrente proponeva quindi ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale precisa il regime dell’incarico dell’ausiliario. Il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non tollera rifiuto né compressione da parte di disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il Collegio richiama sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Quanto al compenso, esso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002: per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, in riferimento all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75 del 3.12.1991; per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R. La parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non al deposito della relazione. Il commissario deposita esclusivamente tramite procedura PAT con il modulo dedicato agli ausiliari.
Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso; resta onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, e il commissario è nominato nel Prefetto di Napoli, con facoltà di delega interna.
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Nota della Redazione
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