Sanzione ARERA annullata per difetto di motivazione sul quantum (TAR Lombardia n. 1031 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del quantum della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’Autorità di regolazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo ove affetta da vizi logici, carente nella motivazione o contraria al canone di proporzionalità. L’Autorità che applica i criteri di quantificazione del proprio Regolamento sanzioni deve contestualmente dare evidenza del percorso logico-giuridico-fattuale che, tramite quei parametri, conduce all’importo in concreto irrogato. La sola enunciazione dei parametri rilevanti, senza illustrazione del calcolo e degli aumenti o delle riduzioni praticati, non soddisfa l’onere motivazionale e vulnera il diritto di difesa. Ne consegue l’annullamento della delibera sanzionatoria per difetto di motivazione sul quantum, restando irrilevanti le censure sulla tempistica del procedimento di riesercizio, non applicabili al procedimento sanzionatorio adottato in ottemperanza a sentenza di annullamento.
Il Fatto
Un operatore del mercato elettrico, titolare di unità di consumo e utente del servizio di dispacciamento, è destinatario di un provvedimento prescrittivo ARERA che accerta una programmazione non diligente dei prelievi per il periodo gennaio-luglio 2016. Segue una sanzione amministrativa pecuniaria di circa 129.000,00 euro. La società impugna e il giudice d’appello annulla la delibera sanzionatoria (Consiglio di Stato n. 6505/2021), lasciando salvo il riesercizio del potere su un nuovo accertamento prescrittivo privo dei vizi rilevati.
Annullato anche il primo provvedimento prescrittivo (Consiglio di Stato n. 7592/2020), ARERA adotta un secondo provvedimento prescrittivo e, su quella base, ridetermina la sanzione in 123.500,00 euro con la delibera impugnata. La società ricorre davanti al TAR, deducendo violazione del giudicato, vizi del procedimento sanzionatorio, retroattività della soglia di sbilanciamento, ne bis in idem e difetto di motivazione sulla quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione del servizio di dispacciamento, esercitato in concessione dal gestore della rete, che assicura l’equilibrio tra produzione e consumo e opera come stabilizzatore di ultima istanza. Richiama la disciplina dell’art. 14, comma 6, deliberazione ARERA n. 111/2006, che impone di definire i programmi con le migliori stime secondo diligenza, prudenza, perizia e previdenza, e il meccanismo dell’art. 14, comma 4, lett. b), che qualifica come ceduta a Terna la quantità prelevata in difetto rispetto al programma, generando un vantaggio economico a carico degli utenti finali tramite l’uplift.
Il primo motivo è respinto: la nuova delibera non è una riformulazione della sanzione annullata, ma un nuovo provvedimento fondato sul secondo provvedimento prescrittivo, allo stato non rimosso dall’ordinamento. Il TAR distingue la ratio del potere prescrittivo, volta alla restituzione dell’indebito, da quella del potere sanzionatorio, di prevenzione generale e speciale.
I motivi sulla tempistica non sono fondati. Al procedimento di ottemperanza non si applicano i termini di avvio e conclusione del Regolamento sanzioni ARERA n. 243/2012, perché esso non costituisce la continuazione, sotto il profilo temporale, del primo procedimento. La comunicazione delle risultanze istruttorie risulta avvenuta e la società non ha formulato osservazioni nel termine assegnato.
Le censure sulla soglia di sbilanciamento del 30% sono inammissibili perché ripropongono questione coperta dal giudicato, che ha ritenuto la banda di tolleranza rappresentativa del margine di errore anche per i piccoli portafogli. Il ne bis in idem è escluso, non essendo la restituzione dell’indebito una sanzione.
Il nono motivo è fondato. Il legislatore attribuisce all’Autorità il potere di determinare in concreto l’ammontare, con sindacato limitato, secondo i criteri dell’art. 11 legge n. 689/1981 e dell’art. 24 del Regolamento sanzioni. L’Autorità ha indicato i parametri, ma non ha dato evidenza del modo in cui, tramite essi, è pervenuta all’importo: manca il percorso logico-giuridico-fattuale, con lesione dell’art. 24 Cost. La delibera è quindi annullata, con caducazione degli atti presupposti e condanna di ARERA alle spese.
Nota della Redazione
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