Ottemperanza alla graduatoria annullata e nomina a quadro ipso iure (TAR Lombardia n. 1031 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando la sentenza di primo grado sia stata confermata in appello nella sola parte relativa all’annullamento della graduatoria, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione la riformulazione della graduatoria mediante l’attribuzione del maggior punteggio accertato nel giudicato. Le ulteriori statuizioni del provvedimento amministrativo non intaccate dall’annullamento, quali la nomina a quadro e l’attribuzione dell’indennità di funzione, operano ipso iure per effetto diretto del decreto presidenziale, senza necessità di autonome pronunce di accertamento o di condanna. Resta estranea all’oggetto dell’ottemperanza la determinazione dell’entità e dell’estensione temporale dell’indennità, che afferisce al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.
Il Fatto
Il ricorrente, laureato in Agraria e abilitato alla professione di dottore agronomo, all’epoca dipendente regionale inquadrato nell’VIII qualifica funzionale, partecipava alla selezione per l’accesso all’Area Quadri indetta dalla Regione Lombardia. Collocato al 486° posto con punti 60,375, restava escluso dalla nomina riservata ai primi 430 classificati.
Impugnato il decreto presidenziale, il TAR accoglieva il ricorso riconoscendo il punteggio aggiuntivo di 5 punti per l’abilitazione professionale. Dopo l’annullamento con rinvio disposto dal Consiglio di Stato per difetto di integrazione del contraddittorio, la sentenza n. 399/2014 confermava l’accoglimento. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7081/2021, accoglieva parzialmente l’appello, caducando le statuizioni ulteriori rispetto all’annullamento della graduatoria e respingendo il resto. Passata in giudicato la sentenza di appello, il ricorrente diffidava la Regione all’esecuzione; non avendo ottenuto riscontro, proponeva ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a..
La Motivazione della Corte
La Regione eccepiva il difetto di competenza funzionale del TAR, sostenendo che la sentenza di primo grado sarebbe stata confermata in appello con diverso contenuto conformativo. Il Collegio respinge l’eccezione: il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 399/2014 nella sola parte integralmente confermata, con identica motivazione, dal giudice di appello. La competenza si radica quindi ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a..
Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’oggetto del giudicato. Il decreto presidenziale del 1998 aveva approvato la graduatoria, nominato i primi 430 candidati, fissato la decorrenza giuridica al 1° febbraio 1998 e previsto l’indennità ex art. 17 dell’accordo decentrato. L’annullamento giurisdizionale ha colpito il provvedimento nella sola parte concernente la posizione del ricorrente in graduatoria.
Ne deriva che la corretta esecuzione impone al presidente della giunta l’adozione di un nuovo decreto che riformuli la graduatoria assegnando al ricorrente la posizione corrispondente al maggior punteggio accertato. La porzione residua del decreto resta immune dal giudicato, sicché nomina a quadro e diritto alla indennità scaturiscono ipso iure, per effetto diretto delle statuizioni originarie, senza necessità di ulteriori pronunce giurisdizionali.
Il Collegio precisa i confini della propria cognizione: l’entità dell’indennità e la sua estensione temporale esulano dall’oggetto dell’ottemperanza e dalla competenza del giudice amministrativo, afferendo al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. Ulteriori inadempimenti potranno essere reclamati dinanzi al giudice competente. All’amministrazione è assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione per la riformulazione della graduatoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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