Rinuncia al riconoscimento del titolo estero e improcedibilità del ricorso (Cons. Stato n. 6706 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nei due gradi, sicché la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado rileva anche quando si produce in appello. Ove l’aspirante docente, ammesso ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, conv. con l. 29 luglio 2024, n. 106, abbia rinunciato a ogni istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, il ricorso di prime cure va dichiarato improcedibile e la sentenza appellata è annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia va intesa come integrale, perché i percorsi riguardano un solo grado di istruzione. L’appello del Ministero non è inammissibile, mantenendo interesse all’annullamento della sentenza che aveva annullato il diniego.
Il Fatto
Un’aspirante docente ha impugnato davanti al TAR Lazio, Roma, il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di formazione rilasciato da un’università spagnola, ai fini dell’esercizio in Italia dell’insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Il TAR Lazio, Sez. IV bis, con sentenza n. 15067/2025 ha accolto il ricorso, anche ai fini del riesame dell’istanza e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Il Ministero ha proposto appello, previa istanza cautelare, accolta con ordinanza n. 708/2026 del 25 febbraio 2026 ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione dell’esecutività. In vista dell’udienza del 4 giugno 2026 l’appellata ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, avendo conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato la tardività delle note d’udienza depositate dall’appellata il 28 maggio 2026, delle quali ha potuto tenere conto solo nella parte recante richiesta di passaggio in decisione senza discussione orale. Nel merito, ha ritenuto sussistenti gli estremi per la pronuncia di annullamento senza rinvio della decisione appellata, in forza della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso di primo grado.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo: ai percorsi formativi sul sostegno previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, riferiti a un solo grado di istruzione, possono iscriversi gli aspiranti che abbiano pendente un procedimento di riconoscimento del titolo estero o un contenzioso sull’inerzia della P.A., purché presentino, contestualmente all’iscrizione, rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Essendo stata ammessa a tali percorsi, l’appellata ha rinunciato all’istanza respinta dal Ministero e annullata dalla sentenza gravata.
Su casi analoghi la Sezione ha richiamato i propri recenti arresti (sentenze n. 7668/2025 del 1° ottobre 2025 e n. 1608/2026 del 2 marzo 2026), dai quali si evince che la circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto e attuale il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di prime cure. Il principio si fonda sull’unitarietà del rapporto processuale nei due gradi, per cui la sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rileva anche se si produce in appello, come affermato da consolidata giurisprudenza (Sez. VI n. 9011 del 2024, n. 7242 del 2024, Sez. II n. 7949 del 2021, Sez. IV n. 7653 del 2020 e n. 4069 del 2019, Sez. V n. 4699 del 2017).
Tale esito non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, poiché il Ministero conserva interesse all’annullamento di una sentenza che aveva annullato il proprio diniego. La Sezione ha precisato che non rileva la circostanza per cui l’istanza riguardava il sostegno in entrambi i gradi di scuola, mentre il certificato conseguito vale solo per il primo grado: i percorsi ex art. 7 concernono un solo grado di istruzione e l’iscrizione presuppone la rinuncia a ogni istanza sul sostegno, da intendersi integrale e tombale. È dirimente, in ogni caso, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dell’appellata, ancorché riferita impropriamente all’appello anziché al ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato senza rinvio la sentenza e dichiarato il ricorso di primo grado improcedibile, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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