Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Puglia n. 1031/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Esso è però limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso. Accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine, con riserva della nomina del commissario ad acta all’eventualità che l’inadempimento si protragga. La condanna alle astreintes non è invece automatica e può essere negata in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, con sentenza n. 2160/2023 del 19 dicembre 2023, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della c.d. “Carta del docente” e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione.
Notificata la sentenza in copia conforme all’Amministrazione in data 11 gennaio 2024, e decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione, esperita ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato: resta esclusa la cognizione di ogni altra domanda a esso correlata.
Quanto ai presupposti, il TAR rileva che la sentenza è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme in data 11 gennaio 2024, con conseguente integrazione dei requisiti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva verso la P.A. debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. La sentenza ha inoltre comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Trani del 17 settembre 2024.
Nel merito, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha giustificato la propria inerzia. Su tale presupposto il TAR ordina l’integrale esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, con pagamento di tutte le somme ivi indicate.
La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine, anche in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato da carenze organiche dell’Amministrazione. La richiesta di astreintes è invece respinta in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario; si dispone inoltre la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti.
Nota della Redazione
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