Inottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1654 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nei termini di legge. L’art. 114 c.p.a. consente di assegnare un termine per l’adempimento e, in caso di inutile decorso, di nominare un commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione strumentale al soddisfacimento del diritto accertato nel titolo. L’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, dovendo capitale e interessi essere verificati secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione esecutiva è ammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1775/2025, pubblicata l’08.07.2025 e notificata il 16.07.2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente ricorrente la somma di euro 500,00 a titolo di carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi. La decisione è passata in giudicato.
Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’intimato alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo. La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., integra il presupposto del giudizio ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.
Il TAR delinea con precisione la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione strumentale a consentirne il soddisfacimento. Ne segue che la dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui una precisazione rilevante: l’entità delle somme come calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Capitale residuo e interessi vanno verificati nella esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio verifica poi la condizione di procedibilità. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme prima dell’azione esecutiva. Il ricorso è pertanto accolto.
Il TAR dichiara l’inottemperanza e assegna all’Ente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento del capitale, degli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo e degli accessori di legge. Per il caso di inutile decorso nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, attivabile su istanza del creditore, con facoltà di delega. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Il Collegio rileva infine la serialità dell’inerzia del Ministero nel riconoscere la carta docenti e dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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