Interdittiva antimafia illegittima e colpa grave della Prefettura (C.G.A.R.S. n. 141 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa antimafia interdittiva, la valutazione di legittimità del provvedimento e il giudizio sulla colpevolezza dell’amministrazione non possono essere automaticamente sovrapposti. Il beneficio dell’errore scusabile, con esclusione della colpa, va riconosciuto quando le acquisizioni informative trasmesse al Prefetto dagli organi di polizia risultano astrattamente idonee a fondare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, ancorché in concreto insufficienti a legittimare la misura. Data la complessità dei fatti e l’intrinseca opinabilità delle valutazioni, l’elemento soggettivo della colpa è integrato solo in caso di dolo o colpa grave, con la conseguenza che solo quella che di norma sarebbe considerata culpa lata assume rilievo di culpa levis ex art. 2043 cod. civ. Non è prevista alcuna attenuazione dell’onere probatorio a carico del danneggiato.

Il Fatto

Una società operante nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, iscritta nella c.d. white list dal 2013, era stata destinataria di un’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto nel maggio 2017. Dal provvedimento era derivata la risoluzione di molteplici contratti d’appalto in essere.

La società aveva impugnato l’interdittiva davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che l’aveva annullata con sentenza del 2018. La stessa società ha poi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo non provata la colpa dell’amministrazione. La società ha proposto appello, criticando l’impianto motivazionale della sentenza e riproponendo la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dal principio secondo cui la valutazione di legittimità dell’informativa e il giudizio di colpevolezza sull’operato dell’amministrazione non possono essere automaticamente sovrapposti, con traslazione dei relativi esiti. Il Consiglio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui l’errore scusabile va riconosciuto nelle ipotesi in cui le acquisizioni informative trasmesse al Prefetto dagli organi di polizia risultano astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto oggettivamente significative di intrecci tra l’organizzazione criminale e l’amministrazione dell’impresa, ancorché giudicate in concreto insufficienti a giustificare la misura.

Il Collegio richiama quindi il principio per cui, data la complessità dei fatti che la Prefettura deve valutare e la loro intrinseca opinabilità, l’elemento soggettivo della colpa è integrato solo in caso di dolo o colpa grave. In ambito extracontrattuale può avere cittadinanza il parametro di valutazione previsto dall’art. 2236 cod. civ. per i prestatori d’opera. Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra la difficoltà dell’attività e la colpa: con l’aumentare della prima si riduce la rimproverabilità della condotta, sicché solo quella che di norma sarebbe considerata culpa lata assume, in questo ambito, il rilievo di culpa levis ex art. 2043 cod. civ.

Alla luce di tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, la sentenza impugnata deve essere confermata. La ricorrente non ha assolto all’onere probatorio in ordine alla configurabilità dell’elemento soggettivo della colpa in capo alla Prefettura: non viene in rilievo alcuna attenuazione dell’onere probatorio a carico del danneggiato, ma anzi la soglia di rimproverabilità resta quella della colpa grave. Ne consegue che l’elemento soggettivo è integrato solo in caso di dolo o colpa grave, entrambi non dimostrati dalla società.

L’appello è pertanto respinto. Il Collegio compensa le spese di lite del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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