Accertamento attitudinale nel concorso dirigenziale: è requisito di qualificazione con esito escludente (TAR Sardegna n. 1031 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento delle attitudini al ruolo dirigenziale richiesto dal bando di concorso costituisce requisito di qualificazione e non materia di esame: la relativa valutazione, priva di punteggio, si esprime in un giudizio di idoneità o inidoneità e ha esito naturalmente escludente, non potendo un candidato inidoneo alla funzione dirigenziale superare la selezione. Ne consegue che, per tale accertamento, non è necessaria la predeterminazione dei quesiti, propria delle prove d’esame, purché la Commissione sia stata resa edotta dei criteri e delle modalità di valutazione prima dello svolgimento della prova. Il giudizio così espresso è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per abnormità, illogicità o manifesta irragionevolezza, e le risultanze difformi, anteriori o successive, non ne inficiano l’attendibilità in forza del principio tempus regit actum.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per il reclutamento di quaranta unità di personale dirigente. All’esito della prova orale, pubblicato nel gennaio 2025, è stata ritenuta non idonea sotto il profilo dell’accertamento psicoattitudinale ed è stata esclusa dalla graduatoria di merito.

Ha impugnato gli esiti della prova, i verbali della Commissione, la nota metodologica acquisita dopo lo svolgimento delle prove e la graduatoria definitiva, poi rettificata, chiedendo l’annullamento e, in subordine, il risarcimento in forma specifica mediante inserimento in graduatoria o rinnovazione dell’accertamento attitudinale. Ha dedotto l’assenza di carattere escludente dell’accertamento, il difetto di predeterminazione dei criteri, la violazione del principio di collegialità e il difetto di motivazione. La Regione si è costituita per resistere. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la graduatoria rettificata, riproponendo le stesse censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla pretesa assenza, nel bando e nella normativa di settore, di un carattere autonomamente escludente della valutazione attitudinale e sul difetto di criteri preventivi. Il verbale richiamato e l’art. 12 del bando prevedono espressamente che siano oggetto di valutazione le dimensioni relative alle capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

La prova attitudinale è stata affidata a un operatore esterno e articolata in test scritti propedeutici e in un colloquio condotto da un assessor. Secondo il Collegio, il bando ha richiesto l’accertamento delle attitudini quali requisito di qualificazione, di cui va verificata la titolarità: la previsione di esclusione è quindi implicita e coessenziale, come affermato da Cons. Stato n. 3975/2020. Del tutto legittima, dunque, la mancata predeterminazione dei quesiti, trattandosi di requisito e non di materia di esame.

Quanto ai criteri, il Collegio rileva che la società incaricata ha trasmesso il Modello di competenze, individuando le otto capacità da accertare, e che in seduta ha illustrato la metodologia, i test e i tre criteri di misurazione: presenza o assenza, frequenza ed efficacia. La Commissione è stata quindi compiutamente resa edotta prima della prova. Non può pretendersi una maggiore predeterminazione, perché ciascun colloquio era orientato dagli esiti del test e l’accertamento dialogico delle attitudini sfugge, per natura, a domande rigide.

Il terzo motivo concerne la conduzione del colloquio da parte del solo membro aggiunto, la sua competenza e la violazione del principio di collegialità. Il Collegio esclude il carattere cumulativo del requisito dell’iscrizione quinquennale all’albo, previsto solo per i membri ordinari, e ritiene legittima la conduzione del colloquio da parte dell’assessor. La Commissione si è poi riunita collegialmente per l’attribuzione delle idoneità, acquisendo gli esiti sottoscritti e allegati al verbale. La doglianza sulla durata del colloquio è meramente formale.

Sui motivi quarto e quinto, il Collegio afferma che l’inidoneità trova supporto negli esiti degli accertamenti del membro aggiunto, allegati al verbale e condivisi dalla Commissione. I test propedeutici non avevano fornito indicatori positivi quanto a iniziativa, attivismo, guida e autonomia, e il colloquio li ha corroborati. Il giudizio rientra nella discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, come ribadito da Cons. Stato n. 596/2021. Il caso pratico e le valutazioni del datore di lavoro non sono confrontabili con l’accertamento delle attitudini. Quanto all’anonimato dei test, la ricorrente è priva di interesse. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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